L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 23 giugno 2023.
La regolarizzazione avviene su consistenza o realizzo lordo
Per comprendere le criticità della circolare in consultazione pubblica sul trattamento delle cripto-attività va considerato che si tenta di colmare un vuoto normativo fino a tutto il 31 dicembre 2021, tracciando un regime impositivo con effetti retroattivi in conflitto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (l’articolo 1, comma 126, della legge 197/2022 inserisce la nuova lettera c-sexies nell’articolo 67 del Tuir, mentre il comma 127 rinvia per il passato in modo generico all’articolo 67, contemplando una disciplina “pseudo-transitoria” neppure di natura interpretativa).
La novità e l’Agenzia sembrano confermare la prassi che, in forza di una risalente pronunzia della Cgue del 22 ottobre 2015, causa Hedqvist, C-264-14, in tema del ben diverso regime di esenzione Iva, equipara(va) le criptomonete alle valute estere aventi corso legale, con conseguente estensione del regime Irpef previsto soltanto per le monete fiat, nonostante la profonda diversità giuridica tra i due tipi di asset (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir).
Tale approccio può ingenerare ulteriori incertezze e contenziosi; in dettaglio, dalla bozza di circolare si desume che il contribuente Irpef privato – per il monitoraggio fiscale – dovrebbe compilare il quadro RW sempre e comunque, anche per gli anni aperti, a prescindere dal luogo di ubicazione delle cripto-attività. Sarebbe opportuno allora specificare quali sono le sanzioni irrogabili per la violazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali sono previsti il raddoppio delle sanzioni e dei termini di decadenza per l’accertamento e l’inversione dell’onere della prova; trattandosi di cripto-attività “a-territoriali” dovrebbe valere comunque il regime ordinario, non già quello speciale.