Countdown per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S maturati prima della legge di riforma 160/2019; la richiesta di accesso va inviata comunque entro giovedì 31, ma un contributo in conto capitale ricompenserà l’adesione, la cui disciplina è rinviata però a un decreto interministeriale e nei limiti della (modesta) dotazione finanziaria (articolo 74 del Ddl di bilancio). Tuttavia, una molteplicità di altri fattori condiziona in concreto la scelta.
Anzitutto, in assenza di chiarimenti, le imprese si trovano ad un bivio: presentare l’istanza di accesso entro la scadenza per “prenotare” i benefici della definizione agevolata, cioè l’abbuono delle sanzioni e degli interessi oppure perdere definitivamente questa chance. Infatti, è vero che la sanatoria, quand’anche opzionata, si perfeziona soltanto con il saldo dell’unica ovvero dell’ultima rata del quantum dovuto; tuttavia, la domanda, a differenza delle dichiarazioni fiscali, non sembra rettificabile ex post, ma soltanto sostituibile/revocabile entro la stessa data del 31 ottobre. In altri termini, chi aderisce integralmente per tutti gli anni (2015-2019) corre il rischio poi di non poter definire (saldare) parzialmente la querelle con l’Agenzia e, viceversa, chi aderisce parzialmente non può ripensarci rettificando il modello originario.
Anche queste sono le conseguenze di una sanatoria che presenta tuttora dei lati oscuri: la definizione non ha un effetto tombale, poiché restano fermi gli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 per appurare eventuali condizioni ostative o ipotesi di esclusione; non sono previsti neppure il dies a quo – dall’istanza o dal saldo dell’ultima rata – né il dies ad quem per la relativa liquidazione dell’ufficio: infatti, a differenza di altre definizioni agevolate (articolo. 1, comma 200 legge 197/2022), nulla si prevede sulla natura del provvedimento di diniego e quindi sulla conseguente efficacia ed impugnabilità.