La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha riconosciuto che il limite massimo al contributo pagato all’AGCM, previsto per i gruppi in presenza di controllo ex art. 2359 c.c., si applica anche quando la controllante non è residente in Italia.
La conclusione, che parrebbe ovvia, è giunta dopo anni di discussioni con l’Antitrust che, violando i principi comunitari di non discriminazione e libertà di stabilimento, continua a circoscrivere il limite massimo di contribuzione ai soli gruppi con controllante residente. Gli avvocati Lucia Montecamozzo e Cristina Periti, per CNH e IVECO, hanno ottenuto una sentenza che riconosce che la disposizione civilistica che regola il controllo nulla dice sulla residenza del soggetto che lo esercita.
La speranza è che l’Autorità riveda la propria posizione e consenta anche alle controllanti non residenti il versamento di un contributo complessivo (oggi) di Euro 290.000,00 per tutto il gruppo, così come previsto per le controllanti residenti.