La D.ssa Daria Di Giorgio sulle pagine de Il Sole 24 Ore – NT+

La formazione professionale rappresenta un’attività inerente a quella di somministrazione imponibile realizzata dalle Agenzie per il Lavoro (APL). Ne consegue la detraibilità, da parte dell’APL, dell’Iva addebitata sull’acquisto dei corsi. Lo ha stabilito la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza nº3786 del 19 ottobre 2021.

Nello specifico secondo la Commissione non vanno considerate le sovvenzioni percepite dall’APL fuori campo IVA, finalizzate al finanziamento di attività di formazione, erogate dal Fondo per la formazione, e il sostegno al reddito dei lavoratori. Ciò comporta la percezione dell’orientamento di legittimità e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La Commissione, inoltre, ha affermato che i corsi di formazione professionale svolti da società iscritte al Fondo vanno assoggettate ad IVA, non applicandosi il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 20 del d.p.r. n.633/1972.

Sulla recente decisione è intervenuta la d.ssa DARIA DI GIORGIO dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati, sulle pagine de Il Sole 24 Ore – NT+.

 

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