Trust: l’intervento di Francesco Giuliani su ItaliaOggi

L’avvocato Francesco Giuliani interviene su ItaliaOggi sul tema del Trust

Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti

Oltre 1.300 aziende hanno almeno un trust azionista, nell’80% dei casi socio di controllo

 

Sono passati quasi 34 anni dalla firma della Convenzione dell’Aja, con cui l’Italia riconosceva come trust tutti «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico». Da allora, grazie anche all’opera divulgativa svolta dal professor Maurizio Lupoi, l’utilizzo di quest’istituto di diritto anglosassone è diventato sempre più frequente anche in Italia. Tuttavia, al di là del progressivo superamento delle difficoltà giuridiche che l’istituto comporta, l’Italia sconta ancora alcuni «gap» culturali che ne rallentano l’impiego.

Per Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati «se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust è considerato fiscalmente «inesistente» (o interposto), con la conseguenza che i redditi (formalmente) prodotti dal trust continueranno ad essere attribuiti allo stesso disponente. Ciò che si auspica, dunque, a oltre trent’anni dall’ingresso dell’istituto nel nostro ordinamento, è l’abbandono di reticenze e furbeschi raggiri, per una valorizzazione del trust, anche in ambito imprenditoriale, quale valido strumento per garantire, ad esempio, la continuità aziendale preservando il patrimonio dell’azienda dalle, spesso disastrose, querelle tra eredi».

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Il Dott. Alessandro Catapano Minotti nel consiglio Direttivo del CNCC

Il Dott. Alessandro Catapano Minotti, commercialista e partner dello Studio Fantozzi & Associati, è tra i membri del Consiglio Direttivo del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), rinnovato nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi.

Il Dott. Alessandro Catapano Minotti aveva già ricoperto precedentemente ruoli di spessore. Era stato prima Vice Presidente della Commissione Imprese di costruzione e Immobiliari presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, dal 2017 ed era poi stato membro del Comitato normativo di fiscalità immobiliare presso Assoimmobiliare, dal 2018.
Il partner dello Studio Fantozzi & Associati farà quindi parte dell’organo che contribuisce alla definizione degli indirizzi e delle politiche del Consiglio Direttivo del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e che il prossimo 4 aprile nominerà la Giunta Esecutiva dell’Associazione.

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali – CNCC, costituito nel 1983 con sede in Milano, è una’Associazione civile e indipendente senza scopo di lucro che si propone di riunire in una unica realtà tutti gli Stakeholder dell’Industria dei Centri Commerciali, dei Factory Outlet, dei Retail Park e delle strutture ad essi assimilabili.
Il CNCC è l’unica Associazione in Italia rappresentante l’intera Industria.

 

Alessandro Catapano Minotti – Dott. Commercialista

Dal 1999 collabora con lo Studio Fantozzi & Associati, del quale è divenuto socio nel 2007.
Si occupa di fiscalità dell’Impresa e dei gruppi; fiscalità bancaria, finanziaria ed assicurativa; contenzioso tributario; IVA e imposte indirette; pianificazione fiscale delle persone fisiche; M&A e Private Equity e Trusts.

È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili.
Dal 2016 è docente presso la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Dal 2017 è Vice Presidente della Commissione “Imprese di costruzione e immobiliari” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Partecipa come relatore a numerosi convegni e seminari.

 


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Patent box: l’intervento di Francesco Giuliani su ItaliaOggi

L’avvocato Francesco Giuliani interviene su ItaliaOggi sul tema del Patent box

Patent box, si cambia: punite le aziende che non investono

I legali che si occupano di tax sono critici sulla nuova disciplina sui beni immateriali

Patent Box, si cambia. Lo strumento, nato nel 2015 (art. 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 n. 190/2014), che prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, è stato aggiornato: il nuovo patent box, introdotto dal dl n. 146/2021, consente ora all’impresa di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% per le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

«In origine l’agevolazione consisteva nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili», spiega Francesco Giuliani, partner dello Studio Fantozzi e Associati.

«Per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 146/2021 (decreto legge avente ad oggetto le « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») e dell’art. 1, commi 10-11, della legge n. 234/2021, l’originario regime di «Patent box», a decorrere dal periodo di imposta 2021, è stato abolito e sostituito con un incentivo «semplificato» (c.d. «Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo» o «nuovo Patent box»). Si è così passati da un sistema di detassazione parziale del reddito (50%) derivante dall’utilizzo di determinati beni immateriali, a una maggiorazione del 110% delle spese sostenute dall’«investitore» per le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione (soltanto) dei software protetti da copyright, brevetti industriali, nonché disegni e modelli giuridicamente tutelati. L’agevolazione, che si sostanzia, dunque, in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali, deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi, ha una durata di 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile. Le modifiche apportate all’agevolazione in commento rispondono a diverse esigenze, quali, per un verso, implementare i benefici per le imprese in termini di semplificazione del meccanismo di calcolo, di maggiore certezza e di celerità nella relativa fruizione, e, per altro verso, di ridurre il livello di complessità e di aleatorietà del beneficio derivanti da potenziali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. In ogni caso, nonostante le semplificazioni intervenute, sul piano economico, la nuova misura, incentivando gli investimenti in R&S con una maggiorazione dei costi, sulla falsariga del «superammortamento», avvantaggia soprattutto le imprese che spendono di più, quelle di più grandi dimensioni, a svantaggio delle pmi, che hanno meno disponibilità, ma che fanno del processo di innovazione proprio il tratto distintivo dell’attività aziendale spesso mantenendo segreti gli output della propria R&S in ragione degli elevati costi».

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Composizione negoziata – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Composizione negoziata, torna in campo la transazione fiscale

Si riaffaccia l’estensione esclusa all’ultimo momento dal decreto legge 13/2023

Il Sole 24 Ore 23 marzo 2023 Norme & Tributi

La delega fiscale corregge il Codice della crisi di impresa con un intervento articolato su diversi versanti, tenendo distinti gli istituti di risanamento dagli istituti liquidatori.

Anzitutto, soltanto nelle procedure di ristrutturazione continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del reddito d’impresa; diversamente, per gli istituti liquidatori, si prevede un unico criterio di determinazione del reddito di impresa fondato sul criterio, già previsto nel Tuir, del residuo attivo conseguito nell’intero e unico periodo di durata della procedura, con conseguente adeguamento dei relativi obblighi e adempimenti anche di carattere dichiarativo.

Inoltre, l’accesso alle procedure di risanamento ovvero di liquidazione comporta anche la regolamentazione ex novo dei connessi aspetti procedurali: a) il rimborso e la cessione dei crediti di imposta maturati nel corso delle procedure; b) il regime degli atti impositivi, da notificare obbligatoriamente sia agli organi della procedura, sia all’impresa debitrice; c) la legittimazione processuale alla relativa impugnazione, ferma restando in ogni caso quella dell’impresa in crisi, per garantire la piena attuazione del diritto di difesa.

In secondo luogo, viene confermata, anzi ampliata a tutti gli istituti disciplinati dal Codice la «fiscalità di vantaggio» a beneficio sia dell’impresa da risanare, sia dei suoi creditori, rispettivamente, in termini di irrilevanza integrale o parziale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti (articolo 88, comma 4-ter, Tuir) , di deducibilità automatica delle perdite su crediti (articolo 101, comma 5, Tuir) nonché di variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta ai fini Iva (articolo 26, commi 3-bis, 5-bis e 10-bis, del Dpr 633/1972).

Non si prevede però alcun intervento ai fini del tributo di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, liquidate in misura proporzionale e non già in misura fissa; ad esempio, in occasione del rilascio da parte dell’impresa in crisi di ipoteche sugli immobili o del pegno sulle quote di srl, a garanzia del puntuale adempimento della transazione, nonostante dette garanzie siano concesse nell’interesse dell’erario – oltre che della stessa impresa – per non dire della tassazione dei relativi atti giudiziari, cioè dei provvedimenti di omologazione del tribunale.

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Lunedì 3 aprile gli avv. Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti intervengono al Workshop “Digital Tax” di Fondazione Leonardo

Convegno – Digital Tax

«La fiscalità come incentivo all’investimento in ricerca e sviluppo e come sostegno alla transizione ecologica»

Lunedì 3 aprile 2023
presso la Fondazione Leonardo (via Plebiscito, 102 a Roma)

 

L’avv. Francesco Giuliani e l’avv. Valentina Guzzanti, rispettivamente partner e associate dello Studio Fantozzi & Associati, intervengono al quinto incontro del ciclo di workshop organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine in via del Plebiscito, 102 a Roma.

L’evento si colloca nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, e curati dall’avvocato Francesco Giuliani, con l’obiettivo di approfondire il tema del rapporto tra fisco e tecnologia.

La Digital Tax è l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e modificata dalla Manovra 2020 e coinvolge numerosi player del settore informatico, di cui la maggior parte multinazionali di dimensioni enormi.

La ricerca di un equilibrio tra il trattamento fiscale di questi giganti delocalizzati per antonomasia e quello delle imprese piccole e medie che sono vessate da tassazioni spesso insostenibili è un dibattito molto interessante.

Lo spunto offerto dalla Digital Tax di esplorare il complicato rapporto tra fisco e tecnologia anima gli incontri tra i massimi esperti del settore che prendono parte a questo e ai prossimi incontri organizzati da Fondazione Leonardo.

 

Programma dell’evento

Apertura dei lavori:

  • Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

Interventi

  • Francesco Giuliani, Avvocato, partner Studio Fantozzi & Associati
    «Introduzione alle relazioni»
  • Maurizio Montemagno, Direttore Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI-MISE
    «Le misure di supporto a favore delle imprese»
  • Carola Maggiulli, Capo settore-Environmental, energy, transport taxation and FTT – Commissione europea
    «Transizione ecologica. Quadro europeo»
  • Maria Di Meglio, Funzionario presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
    «Le misure fiscali qualificabili come aiuti di stato»
  • Valentina Guzzanti, Avvocato, associato Studio Fantozzi & Associati
    «Il credito di imposta ricerca sviluppo tra incertezza normativa e interpretazione erariale distorta»
  • Susanna Cannizzaro, PhD in Diritto tributario. Professore associato abilitato in Diritto tributario
    «Transizione ecologica interna»

Ore 18:10 – Interventi liberi

Edoardo Belli Contarini e Raffaello Fossati su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Da alcune recenti sentenze in tema di flagship stores un supporto all’estensione dell’Amount B ai retailers

Il Sole 24 Ore 10 marzo 2023 Norme & Tributi

L’approccio di fondo dell’Amount B mira a semplificare la determinazione della remunerazione infragruppo per le attività definite di baseline distribution e potrebbe rappresentare una sorta di “safe harbour“, mettendo cioè i gruppi multinazionali al riparo da contestazioni dell’amministrazione finanziaria sui prezzi di vendita ai propri distributori correlati

Nella recente consultazione pubblica in tema di tassazione dell’economia digitale e conseguenti modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. “Pillar one”), l’OCSE ha chiesto ai commentatori se l'”Amount B” sia applicabile anche ai rivenditori al dettaglio, c.d. retailers (vedasi il documento OCSE 8.12.2022, preordinato, all’esito della consultazione, ad entrare in vigore dal 2024).

L’approccio di fondo dell’Amount B mira a semplificare la determinazione della remunerazione infragruppo per le attività definite di baseline distribution e potrebbe rappresentare una sorta di “safe harbour“, mettendo cioè i gruppi multinazionali al riparo da contestazioni dell’amministrazione finanziaria sui prezzi di vendita ai propri distributori correlati.

Infatti – come si desume pure dalle sentenze nel seguito esaminate – i rapporti tra capogruppo e consociate distributive estere risultano non di rado oggetto di verifica erariale.

Se l’applicazione dell’Amount B alle entità locali che operano all’ingrosso è fuori discussione, alcuni dubbi rimangono per i soggetti che operano come agenti o commissionari, da un lato, e come retailers, dall’altro.

Questi ultimi svolgono funzioni generalmente differenti rispetto ai soggetti che operano all’ingrosso, tant’è che di regola vengono effettuate distinte analisi di benchmark.

Tuttavia, nella prospettiva di semplificazione e di evitare contestazioni del fisco, secondo quanto previsto nell’Amount B, la relativa remunerazione potrebbe essere predeterminata, stabilendo ex ante un apposito livello di margine operativo.

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Lucia Montecamozzo menzionata da ItaliaOggi

L’avv. Lucia Montecamozzo, è menzionata dalla rivista ItaliaOggi nell’ambito dell’inchiesta annuale di Affari Legali sul Pink Power.

L’inchiesta della testata milanese esplora con attenzione il panorama degli studi legali e tributari indipendenti di rilevanza nazionale e di quelli internazionali radicati nel nostro Paese e perlopiù basati e operanti a Roma e a Milano. Queste realtà professionali hanno mostrato, negli anni, una decisa e sempre maggiore sensibilità verso la parità di genere e il superamento del gender gap.
Come l’autore dell’articolo segnala, un numero sempre maggiore, e finalmente significativo, di avvocate e commercialiste ha raggiunto i vertici delle rispettive organizzazioni.

Lucia Montecamozzo è Avvocato, Dott. Commercialista e patrocinante in Cassazione. Socia dello Studio Fantozzi & Associati, si occupa di contenzioso tributario, fiscalità dell’impresa e dei gruppi, anche assicurativi e di fiscalità internazionale e dell’Unione Europea.
É membro della Commissione Contenzioso Tributario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Riportiamo di seguito un estratto del contributo di Antonio Ranalli.


Studi legali, l’avvocatura al femminile ha preso il largo

PINK POWER 2023/Viaggio di Affari Legali nella realtà in rosa delle law firm italiane

Alcuni studi hanno la Certificazione per la parità di genere. La percentuale di donne negli studi d’affari supera il 45%.
Le donne conquistano posizioni sempre più di rilievo negli studi legali. È quanto emerge dalla consueta inchiesta annuale di Affari Legali sul Pink Power negli studi, che accende i riflettori sulle professioniste che nel 2022 si sono messe particolarmente in evidenza per la loro attività, sulla base delle segnalazioni degli stessi studi.

Il Prof. Avv. Roberto Esposito relatore al convegno sulle comunità energetiche rinnovabili

Il Prof. Avv. Roberto Esposito relatore al convegno

«Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente – Uno strumento per la transazione energetica»

Venerdì 10 Marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso il Salone del Grano in Piazza Giuseppe Garibaldi, 2 a Rovigo

 

Il convegno, primo dei sette promossi dalle Province del Veneto, ospiterà autorevoli relatori che offriranno un’analisi specialistica delle questioni inerenti la costituzione delle CER che potranno essere momento di discussione e di confronto alla conclusione dell’evento.

Programma dell’evento

  • Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti
  • Ore 9.30 – Saluti Istituzionali a cura
    dell’Assessore Regionale allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato
    e del Presidente Provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese
  • Ore 10.00 – Arch. Franco Alberti, Regione Veneto
    “Le CER e gli AERAC: il quadro normativo, aspetti energetici e territoriali”
  • Ore 10.15 – Arch. Massimo Cavazzana, ANCI Veneto
    “Le comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso: due opportunità per gli enti locali”
  • Ore 10.35 – Dott.ssa Paola Sartori, Energy manager della Provincia di Rovigo
    “La pianificazione energetica comunale come strumento concreto per la neutralità climatica”
  • Ore 10.55 – Dott.ssa Eleonora Egalini, GSE
    “Il ruolo degli enti locali nella valorizzazione delle FER”
  • Ore 11.15 – M. Zulianello e V. Angelucci, RSE
    “Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: modelli esistenti, meccanismi di funzionamento, ottimizzazione e ritorno degli investimenti”
  • Ore 11.45 – Coffee break
  • Ore 11.55 – Prof. Avv. Roberto Esposito, Prof. Ass. Diritto Tributario presso Unicam. Responsabile accordo di ricerca IFEL
    “Profili tributari delle CER”
  • Ore 12.15 – Prof.ssa Lucia Ruggeri, Prof. Ord. di Diritto Civile presso Unicam
    “La via italiana alle Comunità energetiche”
  • Ore 12.35 – Ing. Andrea Portieri, Settore Lavori Pubblici Comune di Adria
    “Modello gestionale dinamico nella programmazione dei lavori pubblici per raggiungere gli obiettivi di adattamento climatico e di transizione energetica”
  • Ore 12.40 – Tavola rotonda / Domande
  • Ore 13.15 – Chiusura lavori e saluti

A seguire,  buffet di chiusura aperto a tutti gli iscritti e a tutti gli ospiti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a: convegno.cer.rovigo@gmail.com
La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta agli iscritti degli Ordini

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Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi interviene su Transazione fiscale

Transazione fiscale, una chance l’inclusione dei tributi locali

Il Sole 24 Ore 2 marzo 2023 Norme & Tributi

I possibili correttivi al Codice della crisi con la conversione del Dl 13/2023
Fondamentale ripristinare la transazione nel corso della composizione negoziata

La versione definitiva dell’articolo 38 del decreto Pnrr (Dl 13/2023) recante disposizioni in materia di crisi di impresa, allo scopo di incentivare la composizione negoziata della soluzione della crisi di impresa, prevede solo la facoltà dell’Agenzia di concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà dell’azienda. Rispetto alla precedente formulazione, è venuta meno la possibilità di proporre nel corso delle trattative accordi transattivi con l’Agenzia e l’Inps, che contemplano il pagamento parziale o dilazionato dei debiti in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione.

Ciò nonostante la transazione, dopo più riforme – legge 232/2016 e Dlgs 14/2019, modificato dal Dlgs 83/2022 – rappresenti un’ottima chance per l’impresa in crisi per ridurre e/o dilazionare la debitoria con il fisco e rilanciarsi sul mercato; l’estensione di tale esdebitazione in continuità aziendale tra le «misure premiali» della composizione negoziata avrebbe anticipato quella seconda opportunità – pure raccomandata dalla direttiva Ue in- solvency 2019/1023 – a beneficio dell’impresa in crisi reversibile e già sperimentata da tempo per gli accordi di ristrutturazione (arti- coli 57, 60, 61 e 63 Ccii).

L’istituto risulta ormai rodato e realizza una bilanciata equiordinazione delle ragioni dell’impresa in crisi rispetto a quelle dei suoi creditori, qualora il rilancio assicuri la protezione degli asset, del know how e dell’indotto, nonché la salvaguardia dell’occupazione. Nel convertendo Dl Pnrr sarebbe quindi auspicabile reinserire la transazione fiscale già nel corso delle trattative avviate dall’esperto, magari apportando taluni correttivi da inserire a sistema.

L’accordo con il fisco di tipo remissorio e/o dilatorio ha un perimetro molto ampio, impattando su tutti i tributi e gli accessori nonché su tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, inclusi i Pvc della Guardia di finanza, oltre che su tutte le liti pendenti fino alla Cassazione; inoltre, la stipula della convenzione può coinvolgere tutte le Agenzie, le quali, qualora risulti la convenienza rispetto alla liquidazione, subiscono il cram down in sede di omologa del tribunale.

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Economia impresa e diritto – Il dottor Andrea Montanari relatore al Convegno DPEI

Il dott. Andrea Montanari, partner dello Studio Fantozzi & Associati, ha partecipato come relatore al Convegno di «Diritto Penale Economia Impresa» al Centro San Domenico di Bologna.

Vedi la locandina dell’evento

Economia, impresa e diritto penale: i rapporti che li legano
Scarica l’articolo de Il Resto del Carlino del 15 febbraio 2023

Il centro San Domenico, in una sala gremita di giuristi, commercialisti, studenti universitari, e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia, ha ospitato una giornata di studi sui rapporti tra economia, impresa e diritto penale organizzato dall’Associazione «Diritto Penale, economia impresa» fondata dai penalisti bolognesi Stefano Bruno e Gino Bottiglioni.
Nomi di spicco in rappresentanza della Magistratura, dell’Accademia, dell’Avvocatura, dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono intervenuti per affrontare le tematiche più significative del diritto penale e sanzionatorio che ruota attorno al modo dell’economia e dall’impresa.

Il direttore del Centro San Domenico, il padre domenicano Giovanni Bertuzzi, ha fatto gli onori di casa illustrando brevemente la storia sacra e culturale dei luoghi che hanno ospitato l’evento.

La sessione sulla responsabilità delle persone giuridiche è stata presieduta dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi; Luigi Stortoni ha presieduto quella sull’evoluzione normativa e giurisprudenziali del diritto penale tributario; il procuratore aggiunto (Caleca) quella su ambiente e diritto penale e Stefano Canestrari la sessione della tutela penale nei luoghi di lavoro.

Intervenuti numerosi accademici. L’avvocato Stefano Bruno a margine dell’evento ha espresso grande soddisfazione. Bruno insieme ad Andrea Montanari [Partner Studio Fantozzi & Associati Bologna] e Federico Consulich ha presentato una relazione sui mutamenti nel diritto penale tributario degli ultimi 20 anni e sui rapporti tra il procedimento amministrativo tributario e il processo penale.
Un lungo applauso per l’intervento iniziale del direttore di DPEI , Luigi Foffani, che ha dato il via ai lavori. Non potevano mancare, data la rilevanza dell’evento, i saluti in rappresentanza degli Ordini professionali portati dal neo presidente dell’Ordine degli avvocati Flavio Peccenini e dal consigliere Giovanni Rocco di Torre Padula, per l’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili.