Francesco Giuliani relatore al Congresso Nazionale AICPE

Sabato 13 aprile Francesco Giuliani, socio Fantozzi e Associati, è relatore al Congresso Nazionale AICPE – Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica – che si terrà dal 12 al 14 aprile presso il Palacongressi di Rimini.

L’intervento si concentra sull’applicazione del regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ma spesso contestato dall’amministrazione finanziaria.

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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme&Tributi de Il Sole 24 Ore

«Nuova causa di non punibilità per i crediti R&S contestati» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato oggi su Norme&Tributi de Il Sole 24 Ore.

«Con lo schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario, il Governo tenta di risolvere la vexata quaestio dei crediti di imposta su ricerca e sviluppo., tracciando nuovamente la differenza tra quelli «inesistenti» e quelli «non spettanti», non risultando sufficiente a dirimere la querelle neppure la sentenza 34419/2023 della Cassazione a Sezioni unite, ma, soprattutto, innestando un’ulteriore ipotesi di scudo penale nell’articolo 10-quarter del Dlgs 74/2000 (articolo 1 del decreto di riforma)»

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Rubrica Pillole fiscali di Nova News: il contributo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini sulle tassazioni degli influencer

«Come vengono tassati i guadagni degli influencer» è il titolo del contributo firmato dall’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato su Nova News, il quotidiano online di Agenzia Nova, nell’ambito della rubrica Pillole fiscali.

“Le indagini sul web, sui siti internet, su Facebook e Linkedin sono strumenti ampiamente utilizzati dall’Agenzia delle entrate per intercettare fenomeni di infedeltà fiscale.”

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Rubrica Pillole fiscali di Nova News: il contributo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini in merito alla intassabilità ai fini Irpef delle somme percepite dal contribuente

«Non sono tassabili ai fini Irpef le somme percepite come risarcimento per esproprio titoli bancari» è il titolo del recente contributo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini, nell’ambito della rubrica Pillole fiscali di Nova News, il quotidiano online di Agenzia Nova.

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Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale – Edoardo Belli Contarini su IlSole24Ore

Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale

è il titolo dell’ultimo articolo dell’Avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato in data 21 febbraio 2024 su Il Sole 24 Ore. 
Ne riportiamo di seguito un estratto:

Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento Ue 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissioni, purchè vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).

In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale, non deve risultare «in difficoltà» ovvero «oggetto di proceduta concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su richiesta dei suoi creditori» (articolo 2, n.18, lettera c, del regolamento Gber).

In modo più o meno analogo anche la normativa domestica prescrive tale requisito soggettivo, risultando escluse dalle agevolazioni le imprese soggette a una delle procedure concorsuali di cui al Dlgs 14/2019 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019; articolo 1 del provvedimento Agenzia n. 48243/2022; articolo 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018).

Tuttavia, con l’entrata in vigore dall’articolo2, lettere a) e b), del Codice della crisi, assumono rilievo non tanto i connotati “concorsuali”  delle procedure, quanto piuttosto le distinte nozioni di pre-crisi, crisi e insolvenza, declinate in una prospettiva di escalation e in funzione dell’accesso alla composizione negoziata e/o agli altri «strumenti di regolazione della crisi» preordinati alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e non già a fini liquidatori (si intende per crisi «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; si definisce invece, insolvenza «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

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Convegno UIA 6 marzo: Corporate governance and responsible business conduct

UIA, il network internazionale di avvocati, insieme con l’OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in collaborazione con lo Studio Fantozzi & Associati, organizza un webinar dal titolo:

«Corporate governance and responsible business conduct»

per il 6 marzo 2024 alle ore 16,00 (CET)

All’evento, patrocinato anche dall’Ordine degli Avvocati di Roma parteciperà come principale speaker:

Carmine Dinoia, Direttore per gli affari finanziari e imprenditoriali dell’OCSE.

Il suo Keynote, dal titolo:
«Corporate governance and responsible business conduct, an overview of OECD standards»

è preceduto dal discorso di benvenuto dell’avv. Alberto Pasino partner di Zunarelli & Associati, Presidente del Comitato nazionale italiano di UIA e seguito dall’intervento dell’avv. Cristina Periti, junior partner di Fantozzi & Associati che interviene su:
«Recent developments in the Italian cooperative compliance regime».
L’incontro è moderato dall’avv. Edoardo Belli Contarini, senior partner di Fantozzi & Associati.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria. Per partecipare iscriversi a questo link.
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«Responsible Business Conduct» o RBC è un’espressione coniata dall’OCSE (OECD), in stretta cooperazione con organizzazioni commerciali, sindacali e non governative.
Nell’intento dell’ente, è utile per qualificare il contributo positivo che le imprese possono dare al progresso economico, ambientale e sociale attraverso lo sviluppo sostenibile e la prevenzione di condotte non corrette o impatti avversi della loro attività.

 
La Responsible Business Conduct è basata sulla precisa valutazione dei rischi e consente alle imprese di orientarsi efficacemente nelle relazioni con i partner commerciali, di consolidare gli effetti positivi della propria attività e dei propri prodotti.
L’impatto della RBC non  attiene solo al piano strettamente economico, ma anche a quello reputazionale.
Le linee guida dell’OCSE (OECD), sono pubblicate sul loro sito (a questo link), e contengono raccomandazioni per la condotta delle imprese in particolare sui tre pilastri della sostenibilità:

  • Environment and climate change (ambiente e cambiamento climatico);
  • Sustainable finance (finanza sostenibile);
  • Digitalisation and technology (Digitalizzazione e tecnologia).

 

Martedì 20 febbraio Francesco Giuliani partecipa alla Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo sull’IVA occulta

Martedì 20 febbraio 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18:30, l’avvocato Francesco Giuliani partecipa alla

Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo:

«IVA occulta: come reperire maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale?»

Il recepimento della nuova Direttiva sulle aliquote un’occasione da non sprecare

L’evento si svolge presso Palazzo Baldassini in Via delle Coppelle 35, a Roma.
È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social dell’Istituto Sturzo.

Oltre all’Avv. Giuliani, partecipano:

  • On.le prof. Maurizio Leo (Vice Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott.ssa Lucia Albano (Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott. Alessio D’Amato (Consigliere, Regione Lazio)
  • Dott.ssa Tiziana Frittelli (Presidente, Federsanità)
  • Prof. Walter Ricciardi (Università Cattolica, Roma)
  • Prof. Raffaello Lupi (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Prof. Francesco Montanari (Università di Chieti-Pescara)
  • Prof. Fabio Angelini (Università UniNettuno di Roma)
  • Prof.ssa Alessia Vignoli (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Avv. Fabrizio Urbani Neri (Avvocatura dello Stato)
  • Dott. Giovanni Bianchi (CONEFI)
  • Dott.ssa Elisabetta Biondi (CONEFI)
  • Dott. Lorenzo Terranova (CONEFI)

L’attuale sistema di esenzione IVA per i servizi resi dal sistema sanitario diventa spesso un boomerang per gli operatori del settore e, indirettamente, per gli assistiti. Introdotta quando le cure si basavano prevalentemente su lavoro medico e infermieristico con tecnologie ridotte e bassi consumi di materiali, diventa controproducente man mano che la medicina si industrializza. Nella misura in cui ciò avviene, l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi trasforma l’esenzione in uno svantaggio.

È un fenomeno che si aggrava con la crescente necessità di avvalersi di attrezzature e macchinari medici e diagnostici sempre più avanzati e acquisiti tramite forme contrattuali differenziate. Si sono ingenerate così per tutta la filiera distorsioni, sia in termini di oneri fiscali sia in termini di scelte organizzative. Con l’intensificarsi della presenza di macchinari e materiali di consumo l’esenzione, nata come agevolazione, diventa spesso una penalizzazione.

Questo fenomeno incide negativamente sul settore sanitario tanto sul fronte degli investimenti, dove l’incidenza raggiunge oggi il 22% nelle attrezzature anche tecnologicamente più avanzate, quanto sulla gestione corrente, dove l’incidenza è stimata comunque in misura superiore a quella dell’aliquota ridotta e cresce con l’introduzione di tecnologia ed esternalizzazione, ostacolando di più quindi le strutture di eccellenza.

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Gioco online con canone del 3% sul margine netto – Edoardo Belli Contarini su Norme e Tributi de IlSole24Ore

Gioco online con canone del 3% sul margine netto

Il decreto di riordino prevede al massimo cinque concessioni per nove anni Lo schema rimanda a un successivo intervento il resto della materia

di Edoardo Belli Contarini

Il dossier del Servizio studi del Senato 225 del 30 gennaio esamina in modo parzialmente critico il decreto del Governo di riforma dei giochi limitato per il momento al canale online in attuazione dell’articolo 15 della legge delega 111/2023; infatti, un successivo provvedimento completerà il riordino sia della raccolta del gioco attraverso la rete fisica, sia la fiscalità nel suo complesso, cioè ad esempio il Preu, l’imposta unica, l’Isi, la “tassa sulla fortuna”, l’Iva.

La prioritaria regolamentazione dei giochi su canale virtuale o digitale, metaverso incluso, è riconducibile alla continua diffusione della raccolta a distanza, complice anche l’evoluzione tecnologica, ma soprattutto all’esigenza di sbloccare le concessioni in regime di proroga. Del resto, l’intricata e asistemica normativa tributaria di entrambe le reti implica un intervento ponderato e di più ampio respiro (si confronti, per esempio, il Ddl 41/2022); sarebbe preferibile però, che la revisione dell’intera materia avvenisse di concerto e contestualmente per entrambi i canali di raccolta, per non replicare le incertezze interpretative del passato.

Il primo decreto sul gaming online ha un notevole impatto sul mercato di riferimento tracciando: i) i principi generali e le fonti; ii) le regole fondamentali del rapporto concessorio, con diversi rinvii al nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023); iii) le norme a tutela dei giocatori da coordinare con le contrapposte esigenze di gettito erariale.

Le modifiche al rapporto concessorio sono significative: si prevede una durata massima di nove anni, con esclusione di rinnovo, in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti da effettuarsi dal concessionario; il sito internet autorizzato dall’amministrazione dei Monopoli e attivato da quest’ultimo va collegato alla singola concessione e a ciascun “gruppo societario” sono attribuibili al massimo cinque concessioni (articolo 6).

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Whistleblowing: il 17 dicembre si avvicina!

Il 17 dicembre è il termine ultimo per adeguarsi alla normativa, e dato che qualche mese fa avevamo introdotto il tema whistleblowing focalizzando l’attenzione sui necessari adempimenti in materia di protezione dei dati, ripercorriamo brevemente insieme i punti salienti del D.lgs. n. 24/2023 (“Decreto“),  anche alla luce dei recenti contributi di ANAC  e Confindustria in tale ambito.

Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti destinatari della normativa whistleblowing sono quelli elencati agli artt. 2 e 3 del Decreto. Per il settore pubblico si annoverano le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate. Per il settore privato invece, come già accennato nel precedente articolo, rientrano le aziende che:

hanno impiegato in media nell’ultimo anno, almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
si occupano di specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
le imprese che adottano il modello di organizzazione e gestione previsto al D.lgs.231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

In merito al computo della media annua dei lavoratori impiegati nel settore privato, le linee guida ANAC (“LG ANAC“) hanno precisato che bisognerà fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si farà riferimento all’anno 2023. Confindustria, tuttavia, ha ribadito in più occasioni (da ultimo anche nel manuale operativo) che la norma di riferimento per il computo dei lavoratori è l’art. 27 D.lgs. 81/2015 secondo il quale “ è necessario tenere conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro“, adeguando in questo caso la durata da due anni, come prevede la norma citata, a un anno come invece prescritto dall’art. 2 comma 1, lett. q) n.1) del Decreto.

Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto, oggetto di segnalazione sono tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per maggiori dettagli sulle diverse tipologie di violazione si rimanda all’elencazione presente nelle LG ANAC.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa le segnalazioni:

aventi ad oggetto le contestazioni a carattere personale del segnalante (quali ad esempio conflitti inerenti il rapporto di lavoro individuale, possibili discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi o superiori ecc.);
in materia di sicurezza e difesa nazionale;
aventi ad oggetto violazioni già regolamentate  in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione, riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell’ambiente. Si rimanda alle LG ANAC sul punto.

Resta ferma la normativa in materia di informazioni classificate,  segreto medico e forense, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, comma 3 del Decreto) e quella relativa alle norme di procedura penale sull’obbligo di segretezza delle indagini, disposizioni sull’autonomia e indipendenza della magistratura, difesa della nazione e di ordine e sicurezza pubblica, nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati (art. 1, comma 4 del Decreto).

La segnalazione

Oggetto di segnalazione sono tutte quelle informazioni inerenti a fatti, atti o omissioni commessi o ancora da commettere cui il soggetto segnalante (whistleblower) viene a conoscenza nel contesto di lavoro, sia esso pubblico o privato. L’accezione “contesto di lavoro”  non deve essere però interpretata in senso restrittivo. La stessa normativa estende la tutela dei soggetti segnalanti anche ai seguenti soggetti:

collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti
azionisti (sul punto le LG ANAC chiariscono che rientrano in questa categoria “coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell’esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella impresa”)
persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Il rapporto di lavoro può essere già terminato al momento della segnalazione, non essere ancora iniziato (come ad esempio nella fase preselettiva di nuovo personale) oppure trovarsi nel cosiddetto “periodo di prova”.

Circa il suo contenuto, il manuale operativo di Confindustria precisa che le informazioni contenute nella segnalazione devono essere il più possibile dettagliate. Dovranno quindi contenere le generalità del segnalante, le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto e ogni altra informazione utile ad individuare il soggetto che ha commesso l’illecito. Più circostanziate sono le informazioni, più è alta la probabilità di superare il vaglio di ammissibilità per la presa in carico e successiva lavorazione della segnalazione da parte del gestore.

Tipologie di segnalazioni

La normativa whistleblowing disciplina tre diversi canali di segnalazione:

un canale di segnalazione intern0 all’ente pubblico o privato;
un canale di segnalazione esterno alla struttura pubblica o privata e gestito dall’ANAC nei casi soli casi previsti dalla normativa;
la divulgazione pubblica.

Resta ferma la competenza dell’autorità giudiziaria in tutte le ipotesi in cui è richiesto o è possibile adire al suo intervento.

Il Decreto non prevede espressamente una priorità di utilizzo “tassativa” dei diversi canali di segnalazione. Tuttavia, le LG ANAC precisano che il canale di segnalazione interna deve essere quello da prediligere, ove presente. Infine, le LG specificano quali siano i presupposti per l’attivazione del canale di segnalazione esterna (residuale) e le condizioni necessarie per l’utilizzo della divulgazione pubblica.

Le sanzioni

Il regime sanzionatorio contemplato dal Decreto, già affrontato nel precedente scritto in materia di whistleblowing, prevede sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

mancata istituzione dei canali di segnalazione;
mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal Decreto;
mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
comportamenti ritorsivi;
ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante (si veda nostro articolo “GDPR e la nuova normativa Whistleblowing“).

E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave nei confronti del trasgressore.

Brevi cenni conclusivi

Con questo breve scritto, lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha voluto solo anticipare a grandi linee la normativa whistleblowing, con l’obbiettivo di approfondire ulteriori tematiche inerenti o anche solo connesse con tale materia, grazie alla pubblicazione di periodici contributi sul tema.

Stay tuned!