A carico del contribuente prevista la compilazione in ogni caso del quadro RW – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 23 giugno 2023.

A carico del contribuente prevista la compilazione in ogni caso del quadro RW

La regolarizzazione avviene su consistenza o realizzo lordo

Per comprendere le criticità della circolare in consultazione pubblica sul trattamento delle cripto-attività va considerato che si tenta di colmare un vuoto normativo fino a tutto il 31 dicembre 2021, tracciando un regime impositivo con effetti retroattivi in conflitto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (l’articolo 1, comma 126, della legge 197/2022 inserisce la nuova lettera c-sexies nell’articolo 67 del Tuir, mentre il comma 127 rinvia per il passato in modo generico all’articolo 67, contemplando una disciplina “pseudo-transitoria” neppure di natura interpretativa).

La novità e l’Agenzia sembrano confermare la prassi che, in forza di una risalente pronunzia della Cgue del 22 ottobre 2015, causa Hedqvist, C-264-14, in tema del ben diverso regime di esenzione Iva, equipara(va) le criptomonete alle valute estere aventi corso legale, con conseguente estensione del regime Irpef previsto soltanto per le monete fiat, nonostante la profonda diversità giuridica tra i due tipi di asset (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir).

Tale approccio può ingenerare ulteriori incertezze e contenziosi; in dettaglio, dalla bozza di circolare si desume che il contribuente Irpef privato – per il monitoraggio fiscale – dovrebbe compilare il quadro RW sempre e comunque, anche per gli anni aperti, a prescindere dal luogo di ubicazione delle cripto-attività. Sarebbe opportuno allora specificare quali sono le sanzioni irrogabili per la violazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali sono previsti il raddoppio delle sanzioni e dei termini di decadenza per l’accertamento e l’inversione dell’onere della prova; trattandosi di cripto-attività “a-territoriali” dovrebbe valere comunque il regime ordinario, non già quello speciale.

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Formazione 4.0 – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini sul tema della Formazione 4.0, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 12 maggio 2023

Formazione 4.0, ultimi check in vista della dichiarazione

Anche in vista della redazione della dichiarazione dei redditi, è opportuno fare un check sulla spettanza dei crediti di imposta per la formazione 4.0 al fine di riscontrare eventuali criticità e, se del caso, aderire in tutto o in parte alle varie ipotesi di tregua fiscale (legge 197/2022).

L’incentivo in questione è molto appetibile, considerato che:

  • è trasversale, cioè fruibile da tutte le imprese a prescindere dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica e dalle dimensioni;
  • sono ammessi tutti i costi aziendali sostenuti fino al 2022 per il personale dipendente impiegato in qualità di discenti, docenti o tutor, per acquisire o anche soltanto consolidare le conoscenze nelle «tecnologie 4.0»;
  • il bonus spetta per ogni tipo di formazione, in presenza, a distanza, cioè on line, quella organizzata con il training on the job, inclusa quella esterna, purché erogata dai soggetti “accreditati”;
  • il beneficio negli anni recenti (2020-2022) non è più condizionato alla stipula dei contratti collettivi aziendali o territoriali, è automatico ed utilizzabile per intero direttamente in compensazione;
  • senza che operino i limiti di applicazione annuale, cumulabile con altri aiuti di Stato, con incremento del valore della produzione, ma con detassazione ai fini Irpef, Ires e Irap (articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017, articolo 1, commi 210-217 della legge 160/2019).

Almeno in teoria, l’agevolazione, nonostante l’ampio perimetro, non dovrebbe presentare le criticità tipiche dei crediti R&S (si pensi al Manuale Ocse di Frascati), a condizione che l’upgrade del personale riguardi gli ambiti 4.0. previsti tassativamente (articolo 3 del Dm Mise 4 maggio 2018, big data, cloud e fog computing, cyber security, robotica avanzata, IT delle cose e delle macchine, sistemi di RV e RA, ecc.).

Tuttavia, l’Agenzia, in caso di controllo, può rivolgersi al ministero per acquisire pareri su questioni tecniche; inoltre, l’utilizzo in compensazione è subordinato alla effettività, congruità e competenza delle «spese ammissibili», alla regolarità contributiva e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché all’adempimento di stringenti oneri documentali.

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“Pod Tax”, il nuovo podcast di The Skill in collaborazione con lo studio Fantozzi e Associati

“Pod Tax” è il titolo della nuova serie podcast firmata On Air! The Skill e realizzata in collaborazione con lo Studio legale tributario Fantozzi & Associati.

Il ciclo di episodi, curati dal direttore creativo di The Skill Group, Gianfranco Valenti, autore e conduttore Rai Radio, si avvale della presenza dell’avv. Francesco Giuliani e dell’avv. Edoardo Belli Contarini, soci dello studio Fantozzi & Associati.
Il podcast è articolato in cinque episodi:

  1. La tassazione degli extraprofitti delle società energetiche
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  2. La transazione fiscale alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  3. La gestione dell’impresa e gli adeguati assetti organizzativi. L’art. 2086 C.C.
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  4. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  5. La transazione fiscale e il settore auto
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani

Dal nuovo codice della crisi d’impresa al settore auto, dagli extraprofitti delle società energetiche al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Questi alcuni degli argomenti trattati nel podcast, disponibile ora sulle principali piattaforme digitali:


 

Edoardo Belli Contarini relatore al convegno del 5 maggio presso l’Auditorium BCC Carate Brianza

Crisi e insolvenza
Doveri e responsabilità degli organi sociali e adeguati assetti
La transazione fiscale 

Venerdì 5 maggio 2023
dalle 8.45 alle 13.30 e dalle  14.50 alle 17.30
 in presenza presso l’Auditorium BCC Carate Brianza, viale Garibaldi 37

L’evento è organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Monza e della Brianza e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza, in collaborazione con BCC Carate Brianza e Associazione Interprofessionale Monza e Brianza, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e della Fondazione Forense di Monza. 

L’avv. Edoardo Belli Contarini interviene durante la seconda tavola rotonda della giornata, un confronto sulle novità in ambito di transazione fiscale.


Programma della giornata:

ore 8.15
Registrazione partecipanti
ore 8.45
Saluti istituzionali

ore 9.15
Apertura dei lavori e introduzione ai temi della mattinata

  • Michele Pozzoli – Dottore Commercialista in Monza e Brianza, Presidente della Commissione Procedure concorsuali
  • Francesco Ambrosio – Magistrato, III sezione civile Tribunale di Monza
ore 9.4o
Prima Tavola Rotonda. Il bisogno di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per intercettare la probabilità di crisi
  • Andrea Panizza (coordina i lavori) – Dottore Commercialista in Ferrara. Presidente APRI. Professore a contratto nell’Università di Bergamo e nell’Università del Piemonte Orientale
  • Michele Monteleone – Magistrato, Presidente del Tribunale di Benevento con funzioni di presidente di sezione civile e giudice delegato ai fallimenti e giudice dell’esecuzione
  • Marcello Pollio – Dottore Commercialista in Genova; Presidente della Commissione di studio CNDCEC “Crisi e risanamento d’impresa”. Professore a contratto, Università Telematica Pegaso
ore 11.00
Coffee break

ore 11.40
Seconda Tavola Rotonda. Transazione fiscale: confronto sulle novità
  • Giulio Andreani (coordina i lavori) – Consulente fiscale, referente PwC Tax & Legal per la fiscalità della crisi d’impresa
  • Filippo D’Aquino – Magistrato, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
  • Patrizia Fantin – Magistrato, III sezione civile Tribunale di Monza
  • Angiolina Lancini – Funzionaria dell’Agenzia delle Entrate
  • Edoardo Belli Contarini – Avvocato in Roma, partner dello studio Fantozzi & Associati, Patrocinante in Cassazione, già Ufficiale della Guardia di Finanza
ore 13.30
Pranzo a buffet

ore 14.50
Apertura dei lavori e introduzione ai temi del pomeriggio
  • Ester Palermo – Ragioniera Commercialista in Monza e Brianza, componente della Commissione Procedure concorsuali
ore 15.00
Terza Tavola Rotonda. Gli adeguati assetti nelle PMI. Il principio di proporzionalità
  • Patrizia Riva (coordina i lavori) – Dottore Commercialista in Monza e Brianza, Professore Associato nell’Università del Piemonte Orientale
  • Mauro Vitiello – Magistrato, Sostituto procuratore della Suprema Corte di Cassazione
  • Giulia Caliari – Magistrato, III sezione civile Tribunale di Monza
  • Alessandro Danovi – Dottore Commercialista in Milano, Professore associato presso l’Università degli Studi di Bergamo e Bocconi di Milano
ore 16.15
Quarta Tavola Rotonda. Responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo societario. Metodi e criticità del calcolo del danno
  • Stefano D’Amora (coordina i lavori) – Dottore Commercialista in Milano, Commissione “Crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa” ODCEC Milano
  • Angelo Mambriani – Magistrato, Presidente della Sezione XV Civile del Tribunale di Milano, specializzata in materia di impresa
  • Salvatore Sanzo – Avvocato in Milano
ore 17.30
Chiusura dei lavori
  • Caterina Giovanetti – Magistrato, Presidente della III sezione civile Tribunale di Monza
  • Michele Pozzoli – Dottore Commercialista in Monza e Brianza, Presidente della Commissione Procedure concorsuali

 


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Composizione negoziata – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Composizione negoziata, torna in campo la transazione fiscale

Si riaffaccia l’estensione esclusa all’ultimo momento dal decreto legge 13/2023

Il Sole 24 Ore 23 marzo 2023 Norme & Tributi

La delega fiscale corregge il Codice della crisi di impresa con un intervento articolato su diversi versanti, tenendo distinti gli istituti di risanamento dagli istituti liquidatori.

Anzitutto, soltanto nelle procedure di ristrutturazione continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del reddito d’impresa; diversamente, per gli istituti liquidatori, si prevede un unico criterio di determinazione del reddito di impresa fondato sul criterio, già previsto nel Tuir, del residuo attivo conseguito nell’intero e unico periodo di durata della procedura, con conseguente adeguamento dei relativi obblighi e adempimenti anche di carattere dichiarativo.

Inoltre, l’accesso alle procedure di risanamento ovvero di liquidazione comporta anche la regolamentazione ex novo dei connessi aspetti procedurali: a) il rimborso e la cessione dei crediti di imposta maturati nel corso delle procedure; b) il regime degli atti impositivi, da notificare obbligatoriamente sia agli organi della procedura, sia all’impresa debitrice; c) la legittimazione processuale alla relativa impugnazione, ferma restando in ogni caso quella dell’impresa in crisi, per garantire la piena attuazione del diritto di difesa.

In secondo luogo, viene confermata, anzi ampliata a tutti gli istituti disciplinati dal Codice la «fiscalità di vantaggio» a beneficio sia dell’impresa da risanare, sia dei suoi creditori, rispettivamente, in termini di irrilevanza integrale o parziale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti (articolo 88, comma 4-ter, Tuir) , di deducibilità automatica delle perdite su crediti (articolo 101, comma 5, Tuir) nonché di variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta ai fini Iva (articolo 26, commi 3-bis, 5-bis e 10-bis, del Dpr 633/1972).

Non si prevede però alcun intervento ai fini del tributo di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, liquidate in misura proporzionale e non già in misura fissa; ad esempio, in occasione del rilascio da parte dell’impresa in crisi di ipoteche sugli immobili o del pegno sulle quote di srl, a garanzia del puntuale adempimento della transazione, nonostante dette garanzie siano concesse nell’interesse dell’erario – oltre che della stessa impresa – per non dire della tassazione dei relativi atti giudiziari, cioè dei provvedimenti di omologazione del tribunale.

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Edoardo Belli Contarini e Raffaello Fossati su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Da alcune recenti sentenze in tema di flagship stores un supporto all’estensione dell’Amount B ai retailers

Il Sole 24 Ore 10 marzo 2023 Norme & Tributi

L’approccio di fondo dell’Amount B mira a semplificare la determinazione della remunerazione infragruppo per le attività definite di baseline distribution e potrebbe rappresentare una sorta di “safe harbour“, mettendo cioè i gruppi multinazionali al riparo da contestazioni dell’amministrazione finanziaria sui prezzi di vendita ai propri distributori correlati

Nella recente consultazione pubblica in tema di tassazione dell’economia digitale e conseguenti modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. “Pillar one”), l’OCSE ha chiesto ai commentatori se l'”Amount B” sia applicabile anche ai rivenditori al dettaglio, c.d. retailers (vedasi il documento OCSE 8.12.2022, preordinato, all’esito della consultazione, ad entrare in vigore dal 2024).

L’approccio di fondo dell’Amount B mira a semplificare la determinazione della remunerazione infragruppo per le attività definite di baseline distribution e potrebbe rappresentare una sorta di “safe harbour“, mettendo cioè i gruppi multinazionali al riparo da contestazioni dell’amministrazione finanziaria sui prezzi di vendita ai propri distributori correlati.

Infatti – come si desume pure dalle sentenze nel seguito esaminate – i rapporti tra capogruppo e consociate distributive estere risultano non di rado oggetto di verifica erariale.

Se l’applicazione dell’Amount B alle entità locali che operano all’ingrosso è fuori discussione, alcuni dubbi rimangono per i soggetti che operano come agenti o commissionari, da un lato, e come retailers, dall’altro.

Questi ultimi svolgono funzioni generalmente differenti rispetto ai soggetti che operano all’ingrosso, tant’è che di regola vengono effettuate distinte analisi di benchmark.

Tuttavia, nella prospettiva di semplificazione e di evitare contestazioni del fisco, secondo quanto previsto nell’Amount B, la relativa remunerazione potrebbe essere predeterminata, stabilendo ex ante un apposito livello di margine operativo.

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Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi interviene su Transazione fiscale

Transazione fiscale, una chance l’inclusione dei tributi locali

Il Sole 24 Ore 2 marzo 2023 Norme & Tributi

I possibili correttivi al Codice della crisi con la conversione del Dl 13/2023
Fondamentale ripristinare la transazione nel corso della composizione negoziata

La versione definitiva dell’articolo 38 del decreto Pnrr (Dl 13/2023) recante disposizioni in materia di crisi di impresa, allo scopo di incentivare la composizione negoziata della soluzione della crisi di impresa, prevede solo la facoltà dell’Agenzia di concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà dell’azienda. Rispetto alla precedente formulazione, è venuta meno la possibilità di proporre nel corso delle trattative accordi transattivi con l’Agenzia e l’Inps, che contemplano il pagamento parziale o dilazionato dei debiti in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione.

Ciò nonostante la transazione, dopo più riforme – legge 232/2016 e Dlgs 14/2019, modificato dal Dlgs 83/2022 – rappresenti un’ottima chance per l’impresa in crisi per ridurre e/o dilazionare la debitoria con il fisco e rilanciarsi sul mercato; l’estensione di tale esdebitazione in continuità aziendale tra le «misure premiali» della composizione negoziata avrebbe anticipato quella seconda opportunità – pure raccomandata dalla direttiva Ue in- solvency 2019/1023 – a beneficio dell’impresa in crisi reversibile e già sperimentata da tempo per gli accordi di ristrutturazione (arti- coli 57, 60, 61 e 63 Ccii).

L’istituto risulta ormai rodato e realizza una bilanciata equiordinazione delle ragioni dell’impresa in crisi rispetto a quelle dei suoi creditori, qualora il rilancio assicuri la protezione degli asset, del know how e dell’indotto, nonché la salvaguardia dell’occupazione. Nel convertendo Dl Pnrr sarebbe quindi auspicabile reinserire la transazione fiscale già nel corso delle trattative avviate dall’esperto, magari apportando taluni correttivi da inserire a sistema.

L’accordo con il fisco di tipo remissorio e/o dilatorio ha un perimetro molto ampio, impattando su tutti i tributi e gli accessori nonché su tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, inclusi i Pvc della Guardia di finanza, oltre che su tutte le liti pendenti fino alla Cassazione; inoltre, la stipula della convenzione può coinvolgere tutte le Agenzie, le quali, qualora risulti la convenienza rispetto alla liquidazione, subiscono il cram down in sede di omologa del tribunale.

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Le criptovalute all’esame delle vecchie plusvalenze – Edoardo Belli Contarini su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Il contributo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, socio dello Studio Fantozzi & Associati, su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

Le criptovalute all’esame delle vecchie plusvalenze

La legge di Bilancio qualifica i redditi e sana il passato ma restano dubbi

La legge di Bilancio 197/2022 definisce e regola ex novo le cripto-attività anche ai fini Irpef introducendo la lettera c-sexies) nell’articolo 67 del Tuir, ma non colma il vuoto normativo per le plusvalenze realizzate prima del 1°gennaio 2023 (articolo 1, commi 126-147).
L’articolo 1, comma 127 prevede che le plusvalenze realizzate prima «si considerano» riconducibili nell’articolo 67 del Tuir tra i «redditi diversi». Tuttavia si trascura che, al di là dell’astrattezza di questa norma transitoria, in forza degli articoli 23 e 53 della Costituzione nonché 1 e 3 dello Statuto dei contribuenti «la legge tributaria non dispone che per l’avvenire» (si veda pure l’articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile). Fa eccezione la legge di interpretazione autentica, ma in questa caso così non è, sia per la formulazione e il contenuto delle norme, sia in ragione della relazione illustrativa.
Nonostante il fatto che la nuova disciplina delle criptovalute sia tracciata dal 2023, per la legge di Bilancio la normativa ha efficacia ex tunc; invero, però, solo adesso sono regolati (quasi) tutti i tributi, l’Irpef, i regimi alternativi di imposizione in base agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 461/1997, l’Ires, l’Irap, l’imposta di bollo, l’Ivafe, gli obblighi di monitoraggio fiscale.
A stretto rigore, nel silentio legis, appare discutibile anche l’esenzione Iva ex articolo 10, n. 3) del Dpr 633/1972, concernente tassativamente le «operazioni relative a valute estere aventi corso legale», essendo ormai chiaro che la criptomoneta non è valuta flat, tantomeno estera, ma semmai è “a-territoriale” (per l’imposta di successioni e donazioni, si vedano gli articoli 1 e 9 del Tu 346/1990, ove si ha riguardo in modo generico ai «trasferimenti di beni»). Si ricorderà la querelle insorta in materia: l’Agenzia, in base alla remota sentenza della Corte Ue in tema di Iva (C-264/14), estendeva alle criptovalute il trattamento delle valute estere (articolo 67, lettera c-ter). Altri facevano riferimento ai redditi da attività commerciali non abituali (lettera i); altri, a nostro parere più correttamente, escludevano la tassazione risultando inapplicabile persino la norma di chiusura del Tuir, non trattandosi di “strumenti finanziari” ex Tuf 58/1998 (lettera c-quinquies).

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