«Non sono tassabili ai fini Irpef le somme percepite come risarcimento per esproprio titoli bancari» è il titolo del recente contributo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini, nell’ambito della rubrica Pillole fiscali di Nova News, il quotidiano online di Agenzia Nova.
Categoria: Belli Contarini
Edoardo Belli Contarini guida il webinar di Consilium «Ricerca & Sviluppo: Attualità e Prospettive»
Martedì 19 marzo alle ore 17.00 si terrà il webinar organizzato da Comsilium e guidato dall’Avv. Edoardo Belli Contarini, dal titolo «Ricerca & Sviluppo: Attualità e Prospettive»
Il webinar sarà un’occasione unica per esplorare gli ultimi sviluppi e le prospettive future nel campo della Ricerca & Sviluppo. Con una combinazione di approfondimenti pratici e strategici, l’evento è progettato per equipaggiare i partecipanti con le conoscenze necessarie per navigare con successo le sfide e le opportunità di questo settore dinamico.
Perché partecipare?
- Ricevere aggiornamenti pratici e incisivi sul tema della Ricerca & Sviluppo;
- Scoprire le prospettive di riforma e come queste potrebbero influenzare il settore;
- Equipaggiarsi con conoscenze strategiche per una consulenza aggiornata.
Questo corso è aperto anche a coloro che non sono membri della Community di Comsilium, per permettere a un pubblico più ampio di beneficiare di queste conoscenze preziose.
Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale – Edoardo Belli Contarini su IlSole24Ore
Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale
è il titolo dell’ultimo articolo dell’Avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato in data 21 febbraio 2024 su Il Sole 24 Ore.
Ne riportiamo di seguito un estratto:
Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento Ue 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissioni, purchè vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).
In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale, non deve risultare «in difficoltà» ovvero «oggetto di proceduta concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su richiesta dei suoi creditori» (articolo 2, n.18, lettera c, del regolamento Gber).
In modo più o meno analogo anche la normativa domestica prescrive tale requisito soggettivo, risultando escluse dalle agevolazioni le imprese soggette a una delle procedure concorsuali di cui al Dlgs 14/2019 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019; articolo 1 del provvedimento Agenzia n. 48243/2022; articolo 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018).
Tuttavia, con l’entrata in vigore dall’articolo2, lettere a) e b), del Codice della crisi, assumono rilievo non tanto i connotati “concorsuali” delle procedure, quanto piuttosto le distinte nozioni di pre-crisi, crisi e insolvenza, declinate in una prospettiva di escalation e in funzione dell’accesso alla composizione negoziata e/o agli altri «strumenti di regolazione della crisi» preordinati alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e non già a fini liquidatori (si intende per crisi «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; si definisce invece, insolvenza «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Convegno UIA 6 marzo: Corporate governance and responsible business conduct
UIA, il network internazionale di avvocati, insieme con l’OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in collaborazione con lo Studio Fantozzi & Associati, organizza un webinar dal titolo:
«Corporate governance and responsible business conduct»
per il 6 marzo 2024 alle ore 16,00 (CET)
All’evento, patrocinato anche dall’Ordine degli Avvocati di Roma parteciperà come principale speaker:
Carmine Dinoia, Direttore per gli affari finanziari e imprenditoriali dell’OCSE.
Il suo Keynote, dal titolo:
«Corporate governance and responsible business conduct, an overview of OECD standards»
è preceduto dal discorso di benvenuto dell’avv. Alberto Pasino partner di Zunarelli & Associati, Presidente del Comitato nazionale italiano di UIA e seguito dall’intervento dell’avv. Cristina Periti, junior partner di Fantozzi & Associati che interviene su:
«Recent developments in the Italian cooperative compliance regime».
L’incontro è moderato dall’avv. Edoardo Belli Contarini, senior partner di Fantozzi & Associati.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria. Per partecipare iscriversi a questo link.
Clicca qui per scaricare la locandina con il programma dell’evento.
«Responsible Business Conduct» o RBC è un’espressione coniata dall’OCSE (OECD), in stretta cooperazione con organizzazioni commerciali, sindacali e non governative.
Nell’intento dell’ente, è utile per qualificare il contributo positivo che le imprese possono dare al progresso economico, ambientale e sociale attraverso lo sviluppo sostenibile e la prevenzione di condotte non corrette o impatti avversi della loro attività.
La Responsible Business Conduct è basata sulla precisa valutazione dei rischi e consente alle imprese di orientarsi efficacemente nelle relazioni con i partner commerciali, di consolidare gli effetti positivi della propria attività e dei propri prodotti.
L’impatto della RBC non attiene solo al piano strettamente economico, ma anche a quello reputazionale.
Le linee guida dell’OCSE (OECD), sono pubblicate sul loro sito (a questo link), e contengono raccomandazioni per la condotta delle imprese in particolare sui tre pilastri della sostenibilità:
- Environment and climate change (ambiente e cambiamento climatico);
- Sustainable finance (finanza sostenibile);
- Digitalisation and technology (Digitalizzazione e tecnologia).
Gioco online con canone del 3% sul margine netto – Edoardo Belli Contarini su Norme e Tributi de IlSole24Ore
Gioco online con canone del 3% sul margine netto
Il decreto di riordino prevede al massimo cinque concessioni per nove anni Lo schema rimanda a un successivo intervento il resto della materia
di Edoardo Belli Contarini
Il dossier del Servizio studi del Senato 225 del 30 gennaio esamina in modo parzialmente critico il decreto del Governo di riforma dei giochi limitato per il momento al canale online in attuazione dell’articolo 15 della legge delega 111/2023; infatti, un successivo provvedimento completerà il riordino sia della raccolta del gioco attraverso la rete fisica, sia la fiscalità nel suo complesso, cioè ad esempio il Preu, l’imposta unica, l’Isi, la “tassa sulla fortuna”, l’Iva.
La prioritaria regolamentazione dei giochi su canale virtuale o digitale, metaverso incluso, è riconducibile alla continua diffusione della raccolta a distanza, complice anche l’evoluzione tecnologica, ma soprattutto all’esigenza di sbloccare le concessioni in regime di proroga. Del resto, l’intricata e asistemica normativa tributaria di entrambe le reti implica un intervento ponderato e di più ampio respiro (si confronti, per esempio, il Ddl 41/2022); sarebbe preferibile però, che la revisione dell’intera materia avvenisse di concerto e contestualmente per entrambi i canali di raccolta, per non replicare le incertezze interpretative del passato.
Il primo decreto sul gaming online ha un notevole impatto sul mercato di riferimento tracciando: i) i principi generali e le fonti; ii) le regole fondamentali del rapporto concessorio, con diversi rinvii al nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023); iii) le norme a tutela dei giocatori da coordinare con le contrapposte esigenze di gettito erariale.
Le modifiche al rapporto concessorio sono significative: si prevede una durata massima di nove anni, con esclusione di rinnovo, in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti da effettuarsi dal concessionario; il sito internet autorizzato dall’amministrazione dei Monopoli e attivato da quest’ultimo va collegato alla singola concessione e a ciascun “gruppo societario” sono attribuibili al massimo cinque concessioni (articolo 6).
Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore
L’ultimo articolo di Edoardo Belli Contarini su Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2023
Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue
Il decreto sulla fiscalità internazionale richiama la fonte per le misure
Il legislatore contempla un tris di novità per tutti gli incentivi:
- rinvia la scadenza degli adempimenti per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S al 30 giugno 2024 per la presentazione dell’istanza e al 16 dicembre 2024 per il versamento, con slittamento di un anno del termine di decadenza per emanare gli atti di recupero per gli anni 2016-2017 (articolo 5 Dl 145/2023);
- disciplina la certificazione attestante la qualificazione delle attività agevolate di R&S&It, design, ideazione estetica, innovazione digitale e transizione ecologica, con l’istituzione dell’albo dei certificatori (articolo 23 Dl 73/2022 e relativo Dpcm);
- introduce una “disposizione quadro” per tutti gli incentivi fiscali spettanti alle imprese con sede in Italia a condizione che siano conformi al regolamento Ue della Commissione 651/2014 (articolo 3 decreto in materia di fiscalità di internazionale). Quest’ultima previsione potrebbe sembrare tautologica, perché le misure incentivanti non possono essere selettive, altrimenti verrebbe falsata la concorrenza, dovendosi armonizzare con la normativa europea, in primis con il menzionato regolamento generale delle categorie di aiuti di Stato in sintonia con gli articoli 107 e 108 del Tfue. Questa “disposizione quadro” realizza l’obiettivo della riforma di razionalizzare tra di loro la miriade di disposizioni nazionali sparpagliate ed è fondamentale fare riferimento a un provvedimento che racchiude in sé le linee guida e i principi fondamentali degli incentivi (articolo 9, lettere g, h, i legge 111/2023).
Inoltre, sebbene la normativa domestica stratificata nel tempo – per i crediti di imposta R&S&It, formazione 4.0., investimenti in beni strumentali nuovi “transizione 4.0.”, patent box – rinvii più o meno parzialmente alla fonte comunitaria, sono note le contestazioni sollevate nei confronti delle imprese; si pensi, per il credito R&S, al requisito della “novità” e alla rilevanza del Manuale Ocse di Frascati, per il credito formazione 4.0., all’adempimento dei molteplici
Circolazione opere d’arte a fiscalità variabile – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore
L’ultimo articolo dell’avvocato Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore di mercoledì 13 settembre.
Circolazione opere d’arte a fiscalità variabile
Il settore dell’arte continua a essere attenzionato dal legislatore; oltre al Ddl di riforma fiscale si aggiunge un altro Ddl sulle agevolazioni fiscali e sulla semplificazione della circolazione per le opere d’arte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio 2023). Quanto al primo aspetto, per dirimere la disputa sulla imponibilità dei guadagni dei dealer di quadri, oggetti preziosi e da collezione (Cassazione 6874/2023), l’articolo 5 del primo Ddl contempla la tassazione Irpef – non già un’imposta sostitutiva proporzionale – a meno che risulti assente la finalità di lucro: non c’è speculazione nei casi di reinvestimento del corrispettivo entro un congruo periodo di tempo in beni della stessa natura e di acquisizione ereditaria o a titolo gratuito, ferma restando l’azione erariale di simulazione delle donazioni. Al di fuori di questi casi però, le plusvalenze scaturenti da attività commerciali occasionali sono sempre assoggettabili all’Irpef ex articolo 67, lettera i) Tuir. L’intervento normativo supera l’incertezza sugli «indicatori di commercialità» elaborati dalla prassi, tant’è che si prevede anche una disciplina transitoria (si veda la relazione); in effetti, l’obiettivo della certezza del diritto emerge spesso nella delega fiscale, come rilevato da Assonime e da Banca d’Italia (si vedano rispettivamente, consultazione 9/2023 e la memoria dello stesso data); ma al cospetto di tale meritevole iniziativa, qualche dubbio rimane, anzitutto sulla rilevanza dell’imperscrutabile intento speculativo. In un mercato asfittico, i risparmiatori, gli investitori e gli appassionati si sono rifugiati negli asset digitali – criptovalute, token, Nft – e nelle opere d’arte, incassando guadagni cospicui.
Il legislatore è intervenuto quasi subito riconducendo i proventi da cripto-attività in una nuova categoria dei redditi diversi (nell’articolo 67, lettera c- sexies Tuir); analoga sorte avrà il commercio occasionale degli oggetti da collezione, salvo che risulti assente l’intento speculativo; concetto quest’ultimo, affatto nuovo, però troppo vago, considerato che lo scopo lucrativo non può rilevare in sé, semmai è decifrabile dai comportamenti, gli atti e le operazioni posti in essere; è il fine che giustifica i mezzi non il contrario.
Dall’intelligenza artificiale anche proposte di concordato – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore
L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2023.
Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo
L’articolo 6, lettera e), numeri da 1 a 4 della legge 111/2023 – delega al Governo di riforma fiscale – interviene, anzitutto, sulla compensazione intersoggettiva delle perdite nei casi di fusione, scissione e trasferimento del controllo della società in perdita con l’obiettivo di contrastare il «commercio delle bare fiscali».
Inoltre, viene disciplinata la circolazione cross border all’interno dell’Unione Europea delle perdite cosiddette «finali» generate da una società in un altro Stato membro e poi trasferite a una società residente, all’esito di operazioni straordinarie «in entrata».
Mitigazioni e revisioni
Anzitutto, va chiarito che la compensazione delle perdite con gli utili non costituisce un’agevolazione, ma l’attuazione del principio di capacità contributiva: infatti, la ratio è quella di mitigare la rigidità dell’autonomia dei periodi di imposta, accordando la compensazione «verticale», ovvero il saldo algebrico dei redditi e delle perdite registrati durante l’intero ciclo aziendale; quindi, ben vengano dei correttivi.
In questa precisa prospettiva, le perdite rappresentano un asset prezioso per l’impresa, sotto diversi profili: in termini di «risparmio» Ires, fiscalità anticipata, scomputo dai maggiori imponibili in caso di accertamento erariale, anche in seno al consolidato. Ciò posto, è improcrastinabile aggiornare e armonizzare i diversi indici di elusione sparsi nel Tuir (articoli 84, 172 e 173), ormai divenuti anacronistici e comunque inidonei a intercettare alcuni fenomeni patologici, come il limite del patrimonio netto e le spese o il numero dei dipendenti occupati da utilizzare per il cosiddetto test di vitalità.
Con la stessa finalità antielusiva, viene prevista la revisione del concetto di «modifica dell’attività» che, in base all’articolo 84 del Tuir, in caso di trasferimento del controllo della società in perdita, svolgerebbe un ruolo di spia di un comportamento abusivo.
Questo perché per l’agenzia delle Entrate desta sospetto sia il cambio qualitativo dell’attività, ovvero del settore economico o commerciale dell’impresa, sia persino quello quantitativo, qualora, per esempio, liquidità, asset e contratti profittevoli siano apportati nella società che perde, nonostante l’azienda sia in fase di rilancio.
Criticità e raccomandazioni
L’approccio sopra citato, però, rischia di intralciare la rivitalizzazione delle imprese dotate di un track record, meritevoli di risanamento, e quindi gli investimenti non dovrebbero ostacolare l’utilizzo delle perdite accumulate (in proposito, si veda l’interpello 39/2022). Piuttosto, in un’ottica più sistemica, sarebbe preferibile applicare un mix di diversi e più aggiornati indici di bilancio e concentrare tutti i rimedi antielusivi nella norma generale antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Con l’occasione, sempre in attuazione del principio di capacità contributiva, come pure suggerito dalla Commissione Europea, andrebbe contemplato anche il carry back delle perdite (raccomandazione 2021/ 801), già sperimentato in altri ordinamenti, con conseguente rimborso delle imposte assolte a suo tempo. In alternativa, si potrebbe accordare la conversione delle perdite fiscali pregresse in crediti di imposta, magari con un utilizzo diluito in più annualità oppure, qui sì con la finalità di agevolare alcuni settori strategici specifici, ampliare la facoltà prevista per le start up di cedere le perdite alla società partecipante, anche se, a oggi, trattasi soltanto di società quotata.
Circolazione cross border
Infine, in armonia con la giurisprudenza unionale, si disciplina compiutamente la circolazione cross border comunitaria delle perdite, ammettendo il riporto delle final losses generate da una società all’estero, poi confluita in una società residente in Italia, che intende utilizzarle in compensazione, contemperando, da un lato, la libertà di stabilimento, dall’altro, il riparto della potestà impositiva tra gli Stati membri. In questa cornice, è bene ricordare che deve trattarsi, però, di perdite «esaurite», ovvero definitive nello Stato di origine, così da scongiurare un fenomeno di duplice deduzione nello Stato di destinazione. A seguire, si pone la questione, niente affatto scontata, del meccanismo di calcolo del quantum utilizzabile in compensazione (sentenza Cgue 22 settembre 2022, causa C- 538/20).
Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo
L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 24 agosto 2023.
Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo
L’articolo 6, lettera e), numeri da 1 a 4 della legge 111/2023 – delega al Governo di riforma fiscale – interviene, anzitutto, sulla compensazione intersoggettiva delle perdite nei casi di fusione, scissione e trasferimento del controllo della società in perdita con l’obiettivo di contrastare il «commercio delle bare fiscali».
Inoltre, viene disciplinata la circolazione cross border all’interno dell’Unione Europea delle perdite cosiddette «finali» generate da una società in un altro Stato membro e poi trasferite a una società residente, all’esito di operazioni straordinarie «in entrata».
Mitigazioni e revisioni
Anzitutto, va chiarito che la compensazione delle perdite con gli utili non costituisce un’agevolazione, ma l’attuazione del principio di capacità contributiva: infatti, la ratio è quella di mitigare la rigidità dell’autonomia dei periodi di imposta, accordando la compensazione «verticale», ovvero il saldo algebrico dei redditi e delle perdite registrati durante l’intero ciclo aziendale; quindi, ben vengano dei correttivi.
In questa precisa prospettiva, le perdite rappresentano un asset prezioso per l’impresa, sotto diversi profili: in termini di «risparmio» Ires, fiscalità anticipata, scomputo dai maggiori imponibili in caso di accertamento erariale, anche in seno al consolidato. Ciò posto, è improcrastinabile aggiornare e armonizzare i diversi indici di elusione sparsi nel Tuir (articoli 84, 172 e 173), ormai divenuti anacronistici e comunque inidonei a intercettare alcuni fenomeni patologici, come il limite del patrimonio netto e le spese o il numero dei dipendenti occupati da utilizzare per il cosiddetto test di vitalità.
Con la stessa finalità antielusiva, viene prevista la revisione del concetto di «modifica dell’attività» che, in base all’articolo 84 del Tuir, in caso di trasferimento del controllo della società in perdita, svolgerebbe un ruolo di spia di un comportamento abusivo.
Questo perché per l’agenzia delle Entrate desta sospetto sia il cambio qualitativo dell’attività, ovvero del settore economico o commerciale dell’impresa, sia persino quello quantitativo, qualora, per esempio, liquidità, asset e contratti profittevoli siano apportati nella società che perde, nonostante l’azienda sia in fase di rilancio.
Criticità e raccomandazioni
L’approccio sopra citato, però, rischia di intralciare la rivitalizzazione delle imprese dotate di un track record, meritevoli di risanamento, e quindi gli investimenti non dovrebbero ostacolare l’utilizzo delle perdite accumulate (in proposito, si veda l’interpello 39/2022). Piuttosto, in un’ottica più sistemica, sarebbe preferibile applicare un mix di diversi e più aggiornati indici di bilancio e concentrare tutti i rimedi antielusivi nella norma generale antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Con l’occasione, sempre in attuazione del principio di capacità contributiva, come pure suggerito dalla Commissione Europea, andrebbe contemplato anche il carry back delle perdite (raccomandazione 2021/ 801), già sperimentato in altri ordinamenti, con conseguente rimborso delle imposte assolte a suo tempo. In alternativa, si potrebbe accordare la conversione delle perdite fiscali pregresse in crediti di imposta, magari con un utilizzo diluito in più annualità oppure, qui sì con la finalità di agevolare alcuni settori strategici specifici, ampliare la facoltà prevista per le start up di cedere le perdite alla società partecipante, anche se, a oggi, trattasi soltanto di società quotata.
Circolazione cross border
Infine, in armonia con la giurisprudenza unionale, si disciplina compiutamente la circolazione cross border comunitaria delle perdite, ammettendo il riporto delle final losses generate da una società all’estero, poi confluita in una società residente in Italia, che intende utilizzarle in compensazione, contemperando, da un lato, la libertà di stabilimento, dall’altro, il riparto della potestà impositiva tra gli Stati membri. In questa cornice, è bene ricordare che deve trattarsi, però, di perdite «esaurite», ovvero definitive nello Stato di origine, così da scongiurare un fenomeno di duplice deduzione nello Stato di destinazione. A seguire, si pone la questione, niente affatto scontata, del meccanismo di calcolo del quantum utilizzabile in compensazione (sentenza Cgue 22 settembre 2022, causa C- 538/20).
Operazioni transfrontaliere, incentivi con garanzie per il Fisco
L’ultimo intervento dell’avvocato Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore dell’11 luglio 2023 riguarda gli incentivi per le operazioni transfrontaliere.
Operazioni transfrontaliere, incentivi con garanzie per il Fisco
Trasferimento con applicazione dell’exit tax anche a rate in 5 anni
Al notaio il controllo di legalità e tax compliance ai fini del nullaosta
di avv. Edoardo Belli Contarini, socio di Fantozzi & Associati
Dal 3 luglio ha effetto il Dlgs 19/2023, di attuazione della direttiva UE 2019/2121, recante la disciplina delle operazioni transfrontaliere. In ossequio al principio di libertà di stabilimento nello spazio europeo, viene incentivata la mobilità transnazionale delle società di capitali con una apposita procedura, tutelando i molteplici interessi in gioco, quelli dei soci, dei lavoratori e dei creditori, compresa l’agenzia delle Entrate (circolare Assonime 7 giugno 2023 n. 16).
In particolare, la trasformazione ovvero il trasferimento di sede in continuità giuridica, come pure la fusione internazionale – le cui norme in tema di «certificato preliminare», debiti erariali e relative garanzie vengono in parte qua richiamate (articoli 6-16, che rinviano agli articoli 29, 30 e 31) – rappresenta un istituto appealing per mezzo del quale la società, non è sciolta né liquidata, trasferisce la propria sede in un altro Stato membro, conservando la personalità giuridica, senza interruzione dell’attività, mutando la legge e il tipo sociale previsto nello Stato di destinazione.
Il trasferimento transnazionale, che potrebbe comportare l’applicazione dell’exit tax ex articolo 166 del Tiur – ma con pagamento rateizzato a cinque anni nel caso in cui la società perda la residenza fiscale senza che permanga una s.o. in Italia – si articola in tre fasi, preparatoria, decisoria e di attuazione.
Durante quest’ultima, più delicata, il notaio, in veste di «autorità competente», svolge un controllo di legalità e di tax compliance al fine di rilasciare il «certificato preliminare» ovvero il nulla osta all’operazione, fermo restando il termine ordinario di 90 giorni per le opposizioni dei creditori.
In dettaglio, il pubblico ufficiale deve verificare:
- la legittimità dell’operazione realizzata nello Stato di partenza;
- l’assenza di finalità abusive, fraudolente o criminali, che si risolvano nella violazione di norme imperative, comprese quelle tributarie e previdenziali;
- la protezione degli interessi degli stakeholder e la tutela dei creditori anche pubblici (relazione agli articoli 5, 29-31 del decreto e «considerando» 33 e seguenti della direttiva).
Il notaio può avvalersi di esperti indipendenti, richiedere una relazione giurata di un revisore legale per la documentazione tecnica, accedere alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche, incluse le banche dati dei carichi pendenti.
In particolare, egli è tenuto a verificare l’assenza oppure l’integrale pagamento dei debiti tributari e previdenziali «anche non definitivamente accertati», nonché l’adempimento di altri debiti insorti per la restituzione dei «benefici pubblici localizzati» (cioè degli incentivi erogati per investimenti produttivi o stabilimenti ubicati nel territorio dello Stato di pertinenza della società che si sposta di sede).
L’impresa, in caso di pendenze e qualora si trovi in stato di crisi, deve soddisfare la pretesa erariale residua e/o restituire gli incentivi; altrimenti è tenuta a rilasciare idonee garanzie, quali cauzioni o fideiussioni bancarie o assicurative di ammontare pari almeno al 115% del valore dei debiti, passività residui, compresi gli accessori (sanzioni e interessi).
La procedura risulta abbastanza semplificata e ovviamente armonizzata con la disciplina dello Stato membro di destinazione; tuttavia, l’organo amministrativo deve attivarsi per tempo, in modo da predisporre il set documentale ed acquisire le attestazioni dei creditori pubblici soddisfatti e/o garantiti – erario incluso – funzionali all’emissione del certificato preliminare, che chiude l’operazione transfrontaliera.