L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi Plus Fisco «Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0»

L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi Plus Fisco de Il Sole 24 Ore

«Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0» – 11 dicembre 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima rata dovuta per il riversamento spontaneo del bonus ricerca per il periodo 2015-2019. Ma vanno valutati gli incroci con le altre agevolazioni.

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima ovvero dell’unica rata dovuta per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo maturati nel periodo 2015-2019; invero, tale adempimento costituisce conditio sine qua non per il perfezionamento della sanatoria, previo invio dell’istanza prenotativa entro il termine del 31 ottobre ultimo scorso. Le imprese, al fine di valutare definitivamente i benefici del riversamento, in termini di abbuono degli accessori e di causa di non punibilità ex lege, oltre a ponderare le novità dei recenti decreti di riforma in materia di crediti di imposta (l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, la definizione agevolata delle sanzioni, la nuova causa di non punibilità ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) devono soppesare altre variabili quali la certificazione di qualità presso il Mimit (articolo 23 del Dl 73/2022, Dpcm 15 settembre 2023) e le eventuali ricadute sulle altre agevolazioni eventualmente fruite, cioè ad esempio il patent box e il credito formazione 4.0.

Sulla prima tematica interconnessa, va considerato che la notifica di un Pvc ovvero di un atto di recupero notificato ante richiesta della certificazione di qualità inibisce gli effetti protettivi nei confronti di recuperi erariali incidenti sul requisito della novità dei progetti di ricerca e sviluppo; tuttavia, se il Pvc, quale atto istruttorio tipico interviene dopo la richiesta della certificazione e quindi nelle more della procedura di ruling dinanzi al Mimit, vero è che lo scudo nei confronti dell’Agenzia scatta soltanto una volta che siano decorsi i termini di rito previsti dal Dpcm – in genere 90 giorni – ma è pur vero che se l’interpello si chiude positivamente non ci sono problemi.

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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi «Opzione a effetti protettivi ma non tombali»

L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

«Opzione a effetti protettivi ma non tombali» – 6 novembre 2024

Tra i benefici premiali dell’adesione al concordato preventivo biennale va considerato anche il regime opzionale del ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del Dl 113/2024, che consente in sostanza di definire in tutto o in parte i periodi di imposta 2018-2022 ancora accertabili, versando un’imposta sostitutiva – Iva esclusa – delle imposte sui redditi, relative addizionali e dell’irap in unica soluzione oppure con pagamento rateale fino a un massimo di 24 rate mensili.

In dettaglio, il contribuente che ha aderito al concordato entro il 31 ottobre, esercitando l’opzione con il modello F24 entro il 31 marzo 2025 – si veda il provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. 403886/2024 del 4 novembre – risulta (parzialmente) al riparo dalle rettifiche erariali del reddito di impresa o di lavoro autonomo e in particolare da quelle previste dagli articoli 39 del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972 (comma 10, ove pure le ipotesi di disattivazione dello “scudo” dagli accertamenti tributari).

Va notato che, come di consueto, anche la nuova sanatoria per le annualità ancora accertabili, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 212/2000, porta con sé la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva di cui rispettivamente agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633 /1972 in relazione alle annualità interessate dal ravvedimento (fino al 31
dicembre 2027 ai sensi del comma 14). Nonostante ciò, sulla base dei calcoli di convenienza elaborati da ciascun contribuente e influenzati dai punteggi Isa, fermo l’importo minimo dovuto di mille euro per ogni annualità (commi 2-7), la definizione agevolata dei periodi di imposta aperti potrebbe risultare comunque appetibile.

Tuttavia, come accennato, l’effetto di copertura dagli accertamenti tributari non è assoluta ovvero il ravvedimento di “ultima generazione” – che a regime rigenera la potestà di rettifica in connessione alle violazioni regolarizzate – non ha un’efficacia tombale, risultando paralizzate soltanto determinate tipologie di rettifiche, considerato che la normativa vigente contempla ulteriori tipologie di controlli che
almeno in linea di principio non risultano inibiti, quali:

  1. l’accertamento sintetico-redditometrico (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973)

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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi «Riversamento crediti ricerca e sviluppo»

L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Riversamento crediti ricerca e sviluppo: i pro e i contro dell’adesione

Valutazione di convenienza per la scelta sull’adesione da comunicare alle Entrate entro giovedì 31 ottobre

Countdown per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S maturati prima della legge di riforma 160/2019; la richiesta di accesso va inviata comunque entro giovedì 31, ma un contributo in conto capitale ricompenserà l’adesione, la cui disciplina è rinviata però a un decreto interministeriale e nei limiti della (modesta) dotazione finanziaria (articolo 74 del Ddl di bilancio). Tuttavia, una molteplicità di altri fattori condiziona in concreto la scelta.

Anzitutto, in assenza di chiarimenti, le imprese si trovano ad un bivio: presentare l’istanza di accesso entro la scadenza per “prenotare” i benefici della definizione agevolata, cioè l’abbuono delle sanzioni e degli interessi oppure perdere definitivamente questa chance. Infatti, è vero che la sanatoria, quand’anche opzionata, si perfeziona soltanto con il saldo dell’unica ovvero dell’ultima rata del quantum dovuto; tuttavia, la domanda, a differenza delle dichiarazioni fiscali, non sembra rettificabile ex post, ma soltanto sostituibile/revocabile entro la stessa data del 31 ottobre. In altri termini, chi aderisce integralmente per tutti gli anni (2015-2019) corre il rischio poi di non poter definire (saldare) parzialmente la querelle con l’Agenzia e, viceversa, chi aderisce parzialmente non può ripensarci rettificando il modello originario.

Anche queste sono le conseguenze di una sanatoria che presenta tuttora dei lati oscuri: la definizione non ha un effetto tombale, poiché restano fermi gli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 per appurare eventuali condizioni ostative o ipotesi di esclusione; non sono previsti neppure il dies a quo – dall’istanza o dal saldo dell’ultima rata – né il dies ad quem per la relativa liquidazione dell’ufficio: infatti, a differenza di altre definizioni agevolate (articolo. 1, comma 200 legge 197/2022), nulla si prevede sulla natura del provvedimento di diniego e quindi sulla conseguente efficacia ed impugnabilità.

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme e Tributi: «Transizione 5.0 con termini ampi di recupero»

«Transizione 5.0 con termini ampi di recupero» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato su Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore.

La disciplina del credito di imposta Transizione 5.0. è completa; l’agevolazione ricalca caratteristiche dei crediti per investimenti 4.0 e per R&S, IT e design, ma si differenzia per la procedura di accesso e per le cause di decadenza, da cui poi scattano gli ampi termini per il recupero erariale (articolo 38 del Dl 19/2024, decreto 24 luglio 2024, circolare 16/8/2024). C’è una sostanziale equivalenza circa la platea di beneficiari, il carattere automatico e volumetrico del credito, il disinnesco dei limiti all’utilizzo in compensazione, la cumulabilità con altri incentivi, l’irrilevanza ai fini Ires e Irap. Il credito di imposta 5.0 è però utilizzabile subito per intero (l’importo residuo al 31 dicembre 2025 è riportabile in cinque quote annuali). Naturalmente il credito 5.0, premiando il risparmio energetico, implica adempimenti aggiuntivi, quali le certificazioni asseverate ex ante, durante e post operam, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per il rispetto del principio Dnsh, la perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 e interconnessi, la perizia contabile per il sostenimento dei costi ammissibili.

Anche gli aspetti procedimentali sono simili per le varie tipologie di crediti; comune la disciplina degli atti di recupero, la notifica dello schema d’atto, i tempi di riscossione, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, le sanzioni, la responsabilità penale e la causa speciale di non punibilità (si vedano i decreti di riforma fiscale 13/2024 e 87/2024). Tuttavia, proprio per la riduzione dei consumi energetici, la vigilanza e il controllo sono svolti ab initio, in modo continuo, anzitutto dal Gse, che, pur organo tecnico, ha ampi poteri istruttori, fermo restando il principio del contraddittorio (legge 241/1990); le eventuali irregolarità riscontrate vengono comunicate con atto motivato all’Agenzia per l’attività di recupero (articolo 22 del decreto).

Ma è sulle cause di decadenza (articolo 21, lettere a) – l) che si riscontrano ulteriori peculiarità: dai casi di recapture sub lettere a) e b), alle ipotesi in cui i beni vengono ceduti a terzi, distolti dall’attività di impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle da cui scaturisce l’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto – fatti salvi gli «investimenti sostitutivi» – nonché la riduzione del livello dei consumi energetici realizzata con gli investimenti. In tutti questi casi, il periodo di osservazione dura fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto. Il rischio per l’impresa è che il dies a quo dei termini per il recupero erariale, otto ovvero cinque anni, a seconda dell’inesistenza ovvero della non spettanza del credito, scatti a decorrere dal verificarsi degli eventi nell’ampio periodo di tutela e non già dal momento antecedente di utilizzo in compensazione del credito: la rettifica può arrivare dopo diversi anni. Ulteriore rischio è nelle «altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza anche parziale del credito»: tale norma, sebbene di chiusura, sembra però suscettibile di un’ampia applicazione, considerata la perdurante incerta definizione tra le due tipologie di crediti.

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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi: «Operazioni straordinarie, copertura sui rischi con due diligence sul premio»

«Operazioni straordinarie, copertura sui rischi con due diligence sul premio» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

Le polizze warrant and indemnity (W&I) stipulate nell’ambito delle operazioni di sales and purchase agreement (Spa) presentano vantaggi per entrambe le parti, consentono di coprire i cosiddetti rischi lungo-latenti, come quelli fiscali, previdenziali e ambientali, con oneri abbastanza contenuti, fatta eccezione per l’imposta sulle assicurazioni, che incide sul premio con l’aliquota residuale più alta del 21,25%, mentre negli altri Paesi Ue le aliquote sono inferiori (tematiche queste, oggetto anche del convegno Uia, International association of lawyers, di Parigi a fine ottobre).

Anzitutto, le polizze W&I tutelano l’acquirente da inesattezze fornite dal venditore nella transazione, sollevano in tutto o in parte il cedente dalle responsabilità risarcitorie per i rischi ignoti, aumentano la fiducia nel closing, trasferiscono l’obbligazione risarcitoria in capo ad un terzo, l’assicuratore, mantenendo intatti i rapporti che dovessero continuare anche dopo l’acquisizione, agevolano la clean exit per il fondo cedente le quote della società target.

Inoltre, le condizioni di polizza, come le clausole representations and warranties (R&W) pattuite con il cedente, sono abbastanza flessibili, coprono in tutto o in parte una vasta gamma di rischi, specialmente quelli fiscali e previdenziali; del resto, l’intervento dell’assicuratore, soggetto alla vigilanza dell’Ivass, può garantire meglio i danni lungo-latenti, anzitutto quelli insorgenti da contestazioni erariali, per un periodo almeno fino a sette anni.

Nel perimetro della copertura assicurativa sono inclusi i rischi per il pagamento di tutti i tributi e dei relativi accessori, ma non potrebbe essere garantito l’indennizzo delle sanzioni né delle sopravvenienze passive non determinabili oggettivamente, le cosiddette «componenti valutative» – come i rilievi da transfer pricing – anche se poi tali limiti sono superati nella prassi (si vedano l’articolo 12 del Dlgs 209/2005, il regolamento Isvap 29/2009 e le successive faq del 2019).


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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Juriste International sulle società di comodo

Edoardo Belli Contarini firma un’articolo per la rivista Juriste International dal titolo «An overview of the European Directive on shell companies».

La rivista Juriste International è nota per offrire una visione solida e diversificata delle prospettive su argomenti di interesse per gli avvocati. In particolare, in questo articolo l’avvocato Contarini, affronta il tema delle società di comodo, come entità legalmente costituite che rimangono inattive fino al loro utilizzo da parte degli stakeholder.

Anche se non c’è nulla di intrinsecamente illecito, la possibilità di abuso è concreta, soprattutto nel campo dell’evasione fiscale.

In questo senso è sul tavolo una proposta della Commissione europea per l’adozione di una direttiva che affronti questo problema e che possa entrare in vigore a partire dal 2024. 

Edoardo Belli Contarini approfondisce come lo scambio obbligatorio di dati ed eventuale la richiesta di controlli fiscali tra stati membri possa riguardare le aziende e illustra quali compagnie dovranno adeguarsi e quale sarà la buona prassi da seguire per riorganizzarsi in maniera lecita.

Di seguito l’incipit dell’articolo (in inglese).

«A 2018 European Parliamentary Research Service study noted three types of shell companies: (1) anonymous companies, (2) “letterbox” companies that register in one member State, but the company’s economic activity occurs in another State to take advantage of differences in labor regulations and social security contributions, and (3) “special purpose entities,” which are essentially holding companies. The new Directive is an attempt to regulate this, with the goal of implementing the EU’s “Green Deal” and effective taxation, particularly where “interposed” companies are inserted in the chain of ownership1. The new Directive will enter into force in 2024 but refers to 2022-2023 as a benchmark»

A questo link  è possibile scaricare la versione integrale in .pdf

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore : «Agevolazioni tributarie, l’intelligenza artificiale entra nel Testo unico»

«Agevolazioni tributarie, l’intelligenza artificiale entra nel Testo unico» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato oggi su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

«Si è appena conclusa la consultazione pubblica sul sito dell’agenzia delle Entrate sui testi unici della riforma fiscale. Quello sulle agevolazioni tributarie, nonostante la corposità dell’articolo normativo, è di ausilio per mappare gli incentivi anche a sostegno dell’intelligenza artificiale.»

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme&Tributi de Il Sole 24 Ore

«Nuova causa di non punibilità per i crediti R&S contestati» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato oggi su Norme&Tributi de Il Sole 24 Ore.

«Con lo schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario, il Governo tenta di risolvere la vexata quaestio dei crediti di imposta su ricerca e sviluppo., tracciando nuovamente la differenza tra quelli «inesistenti» e quelli «non spettanti», non risultando sufficiente a dirimere la querelle neppure la sentenza 34419/2023 della Cassazione a Sezioni unite, ma, soprattutto, innestando un’ulteriore ipotesi di scudo penale nell’articolo 10-quarter del Dlgs 74/2000 (articolo 1 del decreto di riforma)»

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Rubrica Pillole fiscali di Nova News: il contributo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini sulle tassazioni degli influencer

«Come vengono tassati i guadagni degli influencer» è il titolo del contributo firmato dall’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato su Nova News, il quotidiano online di Agenzia Nova, nell’ambito della rubrica Pillole fiscali.

“Le indagini sul web, sui siti internet, su Facebook e Linkedin sono strumenti ampiamente utilizzati dall’Agenzia delle entrate per intercettare fenomeni di infedeltà fiscale.”

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