L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi Plus Fisco de Il Sole 24 Ore
«Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0» – 11 dicembre 2024
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima rata dovuta per il riversamento spontaneo del bonus ricerca per il periodo 2015-2019. Ma vanno valutati gli incroci con le altre agevolazioni.
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima ovvero dell’unica rata dovuta per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo maturati nel periodo 2015-2019; invero, tale adempimento costituisce conditio sine qua non per il perfezionamento della sanatoria, previo invio dell’istanza prenotativa entro il termine del 31 ottobre ultimo scorso. Le imprese, al fine di valutare definitivamente i benefici del riversamento, in termini di abbuono degli accessori e di causa di non punibilità ex lege, oltre a ponderare le novità dei recenti decreti di riforma in materia di crediti di imposta (l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, la definizione agevolata delle sanzioni, la nuova causa di non punibilità ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) devono soppesare altre variabili quali la certificazione di qualità presso il Mimit (articolo 23 del Dl 73/2022, Dpcm 15 settembre 2023) e le eventuali ricadute sulle altre agevolazioni eventualmente fruite, cioè ad esempio il patent box e il credito formazione 4.0.
Sulla prima tematica interconnessa, va considerato che la notifica di un Pvc ovvero di un atto di recupero notificato ante richiesta della certificazione di qualità inibisce gli effetti protettivi nei confronti di recuperi erariali incidenti sul requisito della novità dei progetti di ricerca e sviluppo; tuttavia, se il Pvc, quale atto istruttorio tipico interviene dopo la richiesta della certificazione e quindi nelle more della procedura di ruling dinanzi al Mimit, vero è che lo scudo nei confronti dell’Agenzia scatta soltanto una volta che siano decorsi i termini di rito previsti dal Dpcm – in genere 90 giorni – ma è pur vero che se l’interpello si chiude positivamente non ci sono problemi.