Gli incentivi fiscali per la ricerca e sviluppo (R&S) e patent box (PB) sono due strumenti strategici e cumulabili per tutte le imprese. Entrambe le agevolazioni sono state rese “automatiche”, nel senso che sono direttamente determinabili e fruibili dall’impresa. D’altra parte non mancano le differenze: il credito di imposta R&S, a differenza del PB, ha l’indubbio vantaggio di essere accordato anche in presenza soltanto di determinati costi, mentre il PB si concreta in una detassazione del reddito ai fini ires, irpef e irap. Tuttavia sul piano degli adempimenti il patent box comincia a “prendere le distanze” e a risultare più appetibile rispetto al credito di impostaR&S per una serie di motivi: per il substrato normativo, ormai collaudato, per la presenza di un solo interlocutore,l’agenzia delle entrate e non già pure il MISE, per il meccanismo di calcolo del regime di autoliquidazione, invero semplificato per le PMI e, in ultimo,per l’espressa previsione di un meccanismo di “penalty protection”.
Dunque, nonostante entrambi i benefici fiscali rappresentino un’opportunità per le imprese, è auspicabile allineare la disciplina del credito di imposta R&S a quella del regime di autoliquidazione PB. È questa la tesi sostenuta dall’avvocato Edoardo Belli Contarini, Partner di Fantozzi & Associati, intervenuto sul Il Sole 24 Ore, nelle pagine di NT+ Diritto.
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Nell’ambito della consultazione pubblica relativa alla bozza di circolare e allo schema di provvedimento in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (CFC), lo Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati ha fornito all’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni.
In particolare, i commenti sottolineano, alla luce dall’esperienza dello Studio, gli aspetti della bozza di circolare che richiederebbero ulteriori chiarimenti ed esemplificazioni.