Transazione fiscale, una chance l’inclusione dei tributi locali
La versione definitiva dell’articolo 38 del decreto Pnrr (Dl 13/2023) recante disposizioni in materia di crisi di impresa, allo scopo di incentivare la composizione negoziata della soluzione della crisi di impresa, prevede solo la facoltà dell’Agenzia di concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà dell’azienda. Rispetto alla precedente formulazione, è venuta meno la possibilità di proporre nel corso delle trattative accordi transattivi con l’Agenzia e l’Inps, che contemplano il pagamento parziale o dilazionato dei debiti in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione.
Ciò nonostante la transazione, dopo più riforme – legge 232/2016 e Dlgs 14/2019, modificato dal Dlgs 83/2022 – rappresenti un’ottima chance per l’impresa in crisi per ridurre e/o dilazionare la debitoria con il fisco e rilanciarsi sul mercato; l’estensione di tale esdebitazione in continuità aziendale tra le «misure premiali» della composizione negoziata avrebbe anticipato quella seconda opportunità – pure raccomandata dalla direttiva Ue in- solvency 2019/1023 – a beneficio dell’impresa in crisi reversibile e già sperimentata da tempo per gli accordi di ristrutturazione (arti- coli 57, 60, 61 e 63 Ccii).
L’istituto risulta ormai rodato e realizza una bilanciata equiordinazione delle ragioni dell’impresa in crisi rispetto a quelle dei suoi creditori, qualora il rilancio assicuri la protezione degli asset, del know how e dell’indotto, nonché la salvaguardia dell’occupazione. Nel convertendo Dl Pnrr sarebbe quindi auspicabile reinserire la transazione fiscale già nel corso delle trattative avviate dall’esperto, magari apportando taluni correttivi da inserire a sistema.
L’accordo con il fisco di tipo remissorio e/o dilatorio ha un perimetro molto ampio, impattando su tutti i tributi e gli accessori nonché su tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, inclusi i Pvc della Guardia di finanza, oltre che su tutte le liti pendenti fino alla Cassazione; inoltre, la stipula della convenzione può coinvolgere tutte le Agenzie, le quali, qualora risulti la convenienza rispetto alla liquidazione, subiscono il cram down in sede di omologa del tribunale.