Dall’intelligenza artificiale anche proposte di concordato – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2023.

Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo 

L’articolo 6, lettera e), numeri da 1 a 4 della legge 111/2023 – delega al Governo di riforma fiscale – interviene, anzitutto, sulla compensazione intersoggettiva delle perdite nei casi di fusione, scissione e trasferimento del controllo della società in perdita con l’obiettivo di contrastare il «commercio delle bare fiscali».

Inoltre, viene disciplinata la circolazione cross border all’interno dell’Unione Europea delle perdite cosiddette «finali» generate da una società in un altro Stato membro e poi trasferite a una società residente, all’esito di operazioni straordinarie «in entrata».

Mitigazioni e revisioni

Anzitutto, va chiarito che la compensazione delle perdite con gli utili non costituisce un’agevolazione, ma l’attuazione del principio di capacità contributiva: infatti, la ratio è quella di mitigare la rigidità dell’autonomia dei periodi di imposta, accordando la compensazione «verticale», ovvero il saldo algebrico dei redditi e delle perdite registrati durante l’intero ciclo aziendale; quindi, ben vengano dei correttivi.

In questa precisa prospettiva, le perdite rappresentano un asset prezioso per l’impresa, sotto diversi profili: in termini di «risparmio» Ires, fiscalità anticipata, scomputo dai maggiori imponibili in caso di accertamento erariale, anche in seno al consolidato. Ciò posto, è improcrastinabile aggiornare e armonizzare i diversi indici di elusione sparsi nel Tuir (articoli 84, 172 e 173), ormai divenuti anacronistici e comunque inidonei a intercettare alcuni fenomeni patologici, come il limite del patrimonio netto e le spese o il numero dei dipendenti occupati da utilizzare per il cosiddetto test di vitalità.

Con la stessa finalità antielusiva, viene prevista la revisione del concetto di «modifica dell’attività» che, in base all’articolo 84 del Tuir, in caso di trasferimento del controllo della società in perdita, svolgerebbe un ruolo di spia di un comportamento abusivo.

Questo perché per l’agenzia delle Entrate desta sospetto sia il cambio qualitativo dell’attività, ovvero del settore economico o commerciale dell’impresa, sia persino quello quantitativo, qualora, per esempio, liquidità, asset e contratti profittevoli siano apportati nella società che perde, nonostante l’azienda sia in fase di rilancio.

Criticità e raccomandazioni

L’approccio sopra citato, però, rischia di intralciare la rivitalizzazione delle imprese dotate di un track record, meritevoli di risanamento, e quindi gli investimenti non dovrebbero ostacolare l’utilizzo delle perdite accumulate (in proposito, si veda l’interpello 39/2022). Piuttosto, in un’ottica più sistemica, sarebbe preferibile applicare un mix di diversi e più aggiornati indici di bilancio e concentrare tutti i rimedi antielusivi nella norma generale antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Con l’occasione, sempre in attuazione del principio di capacità contributiva, come pure suggerito dalla Commissione Europea, andrebbe contemplato anche il carry back delle perdite (raccomandazione 2021/ 801), già sperimentato in altri ordinamenti, con conseguente rimborso delle imposte assolte a suo tempo. In alternativa, si potrebbe accordare la conversione delle perdite fiscali pregresse in crediti di imposta, magari con un utilizzo diluito in più annualità oppure, qui sì con la finalità di agevolare alcuni settori strategici specifici, ampliare la facoltà prevista per le start up di cedere le perdite alla società partecipante, anche se, a oggi, trattasi soltanto di società quotata.

Circolazione cross border

Infine, in armonia con la giurisprudenza unionale, si disciplina compiutamente la circolazione cross border comunitaria delle perdite, ammettendo il riporto delle final losses generate da una società all’estero, poi confluita in una società residente in Italia, che intende utilizzarle in compensazione, contemperando, da un lato, la libertà di stabilimento, dall’altro, il riparto della potestà impositiva tra gli Stati membri. In questa cornice, è bene ricordare che deve trattarsi, però, di perdite «esaurite», ovvero definitive nello Stato di origine, così da scongiurare un fenomeno di duplice deduzione nello Stato di destinazione. A seguire, si pone la questione, niente affatto scontata, del meccanismo di calcolo del quantum utilizzabile in compensazione (sentenza Cgue 22 settembre 2022, causa C- 538/20).

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Impatriati e aiuti di Stato: una questione chiusa ancora aperta

L’articolo dell’avv. Lucia Montecamozzo, Partner e del dott. Luca Gasbarro, Associate di Fantozzi & Associati  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2023

 

Impatriati e aiuti di Stato: una questione chiusa ancora aperta

La disciplina dei cc.dd. “lavoratori impatriati” (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza concorrono alla formazione della base imponibile limitatamente al 30% del loro ammontare se:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 anni precedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni, e
b) l’attività lavorativa è prevalentemente prestata nel territorio italiano.

Tale agevolazione si applica, ex art. 8-bis del D.L. n. 148/2017, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento n. 1407/2013/UE, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis . Regolamento che dispone che l’importo degli aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima impresa (intesa come qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento) non deve superare il limite di 200.000,00 euro nell’arco di tre anni.

Con l’interrogazione parlamentare n. 5/00094, presentata dall’On. Roberto Pella e assegnata alla VI Commissione (Finanze), sono state sollevate perplessità sull’applicabilità del regime degli aiuti di Stato agli impatriati imprenditori e lavoratori autonomi poiché:
• da un lato, l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 non istituisce una disciplina selettiva, così come qualificata dagli artt. 107 e 108 del TFUE ma, al contrario, si riferisce alla generalità dei contribuenti (al ricorrere, evidentemente, dei requisiti sopra indicati sub lett. a) e b)). E, infatti, la ratio del citato articolo è incentivare, in via generalizzata, senza alcun vincolo di selettività, l’ingresso o il rientro in Italia di persone fisiche, a prescindere dal contributo in termini di capacità e/o specializzazione apportato e dallo status di lavoratore dipendente o autonomo;
• dall’altro lato, una diversa interpretazione determinerebbe una discriminatoria disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti (non soggetti alle disposizioni UE in tema di aiuti di Stato) e lavoratori autonomi.

Nella risposta del 25 luglio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – muovendo dalla considerazione che “La misura agevolativa in esame […] trova applicazione non in maniera generale ma nei confronti di determinati soggetti al ricorrere di specifiche condizioni” – ha concluso che “non si può escludere che l’eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di importanza minore (c.d. “de minimis”) […] possa attirare l’attenzione dei competenti Servizi unionali sull’agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea“.

Dalla risposta in commento si desume che il Ministero individua, correttamente, nella Commissione europea il soggetto deputato ad esprimersi sull’eventuale carattere selettivo dell’agevolazione in esame. Stupisce, invece, che escluda una portata generalizzata dell’agevolazione, ipotizzandone una possibile natura selettiva. Infatti, la Commissione europea si è già espressa sul punto nella risposta del 1° ottobre 2019 relativa all‘interrogazione n. E-002224/2019. In tale occasione, il Commissario Vestager, rilevata l’assenza di una notifica della misura da parte del Governo italiano, ha precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, l’agevolazione si applica a tutti gli impatriatia qualsiasi settore essi appartengano, concludendo che essa non presenta elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

E non a caso anche regimi agevolativi analoghi a quello degli impatriati in commento, introdotti in altri Stati membri dell’UE (quali il regime “NHR – Non Habitual Resident” in Portogallo), non prevedono alcuna limitazione in merito al professional income, concetto equivalente a quello di reddito di lavoro autonomo previsto dal T.U.I.R..

Sarebbe auspicabile, dunque, che venisse abolito il richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato contenuto all’art. 8-bis del D.L. n. 148/2017, allineando la disposizione interna sia alle conclusioni cui è già giunta la Commissione europea sia alla disciplina prevista in altri Paesi dell’Unione.

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Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 24 agosto 2023.

Sulle perdite riduttivo il punto di vista antielusivo 

L’articolo 6, lettera e), numeri da 1 a 4 della legge 111/2023 – delega al Governo di riforma fiscale – interviene, anzitutto, sulla compensazione intersoggettiva delle perdite nei casi di fusione, scissione e trasferimento del controllo della società in perdita con l’obiettivo di contrastare il «commercio delle bare fiscali».

Inoltre, viene disciplinata la circolazione cross border all’interno dell’Unione Europea delle perdite cosiddette «finali» generate da una società in un altro Stato membro e poi trasferite a una società residente, all’esito di operazioni straordinarie «in entrata».

Mitigazioni e revisioni

Anzitutto, va chiarito che la compensazione delle perdite con gli utili non costituisce un’agevolazione, ma l’attuazione del principio di capacità contributiva: infatti, la ratio è quella di mitigare la rigidità dell’autonomia dei periodi di imposta, accordando la compensazione «verticale», ovvero il saldo algebrico dei redditi e delle perdite registrati durante l’intero ciclo aziendale; quindi, ben vengano dei correttivi.

In questa precisa prospettiva, le perdite rappresentano un asset prezioso per l’impresa, sotto diversi profili: in termini di «risparmio» Ires, fiscalità anticipata, scomputo dai maggiori imponibili in caso di accertamento erariale, anche in seno al consolidato. Ciò posto, è improcrastinabile aggiornare e armonizzare i diversi indici di elusione sparsi nel Tuir (articoli 84, 172 e 173), ormai divenuti anacronistici e comunque inidonei a intercettare alcuni fenomeni patologici, come il limite del patrimonio netto e le spese o il numero dei dipendenti occupati da utilizzare per il cosiddetto test di vitalità.

Con la stessa finalità antielusiva, viene prevista la revisione del concetto di «modifica dell’attività» che, in base all’articolo 84 del Tuir, in caso di trasferimento del controllo della società in perdita, svolgerebbe un ruolo di spia di un comportamento abusivo.

Questo perché per l’agenzia delle Entrate desta sospetto sia il cambio qualitativo dell’attività, ovvero del settore economico o commerciale dell’impresa, sia persino quello quantitativo, qualora, per esempio, liquidità, asset e contratti profittevoli siano apportati nella società che perde, nonostante l’azienda sia in fase di rilancio.

Criticità e raccomandazioni

L’approccio sopra citato, però, rischia di intralciare la rivitalizzazione delle imprese dotate di un track record, meritevoli di risanamento, e quindi gli investimenti non dovrebbero ostacolare l’utilizzo delle perdite accumulate (in proposito, si veda l’interpello 39/2022). Piuttosto, in un’ottica più sistemica, sarebbe preferibile applicare un mix di diversi e più aggiornati indici di bilancio e concentrare tutti i rimedi antielusivi nella norma generale antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Con l’occasione, sempre in attuazione del principio di capacità contributiva, come pure suggerito dalla Commissione Europea, andrebbe contemplato anche il carry back delle perdite (raccomandazione 2021/ 801), già sperimentato in altri ordinamenti, con conseguente rimborso delle imposte assolte a suo tempo. In alternativa, si potrebbe accordare la conversione delle perdite fiscali pregresse in crediti di imposta, magari con un utilizzo diluito in più annualità oppure, qui sì con la finalità di agevolare alcuni settori strategici specifici, ampliare la facoltà prevista per le start up di cedere le perdite alla società partecipante, anche se, a oggi, trattasi soltanto di società quotata.

Circolazione cross border

Infine, in armonia con la giurisprudenza unionale, si disciplina compiutamente la circolazione cross border comunitaria delle perdite, ammettendo il riporto delle final losses generate da una società all’estero, poi confluita in una società residente in Italia, che intende utilizzarle in compensazione, contemperando, da un lato, la libertà di stabilimento, dall’altro, il riparto della potestà impositiva tra gli Stati membri. In questa cornice, è bene ricordare che deve trattarsi, però, di perdite «esaurite», ovvero definitive nello Stato di origine, così da scongiurare un fenomeno di duplice deduzione nello Stato di destinazione. A seguire, si pone la questione, niente affatto scontata, del meccanismo di calcolo del quantum utilizzabile in compensazione (sentenza Cgue 22 settembre 2022, causa C- 538/20).

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Operazioni transfrontaliere, incentivi con garanzie per il Fisco

L’ultimo intervento dell’avvocato Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore dell’11 luglio 2023 riguarda gli incentivi per le operazioni transfrontaliere.

Operazioni transfrontaliere, incentivi con garanzie per il Fisco

Trasferimento con applicazione dell’exit tax anche a rate in 5 anni
Al notaio il controllo di legalità e tax compliance ai fini del nullaosta

di avv. Edoardo Belli Contarini, socio di Fantozzi & Associati

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Dal 3 luglio ha effetto il Dlgs 19/2023, di attuazione della direttiva UE 2019/2121, recante la disciplina delle operazioni transfrontaliere. In ossequio al principio di libertà di stabilimento nello spazio europeo, viene incentivata la mobilità transnazionale delle società di capitali con una apposita procedura, tutelando i molteplici interessi in gioco, quelli dei soci, dei lavoratori e dei creditori, compresa l’agenzia delle Entrate (circolare Assonime 7 giugno 2023 n. 16).

In particolare, la trasformazione ovvero il trasferimento di sede in continuità giuridica, come pure la fusione internazionale – le cui norme in tema di «certificato preliminare», debiti erariali e relative garanzie vengono in parte qua richiamate (articoli 6-16, che rinviano agli articoli 29, 30 e 31) – rappresenta un istituto appealing per mezzo del quale la società, non è sciolta né liquidata, trasferisce la propria sede in un altro Stato membro, conservando la personalità giuridica, senza interruzione dell’attività, mutando la legge e il tipo sociale previsto nello Stato di destinazione.

Il trasferimento transnazionale, che potrebbe comportare l’applicazione dell’exit tax ex articolo 166 del Tiur – ma con pagamento rateizzato a cinque anni nel caso in cui la società perda la residenza fiscale senza che permanga una s.o. in Italia – si articola in tre fasi, preparatoria, decisoria e di attuazione.

Durante quest’ultima, più delicata, il notaio, in veste di «autorità competente», svolge un controllo di legalità e di tax compliance al fine di rilasciare il «certificato preliminare» ovvero il nulla osta all’operazione, fermo restando il termine ordinario di 90 giorni per le opposizioni dei creditori.

In dettaglio, il pubblico ufficiale deve verificare:

  1. la legittimità dell’operazione realizzata nello Stato di partenza;
  2. l’assenza di finalità abusive, fraudolente o criminali, che si risolvano nella violazione di norme imperative, comprese quelle tributarie e previdenziali;
  3. la protezione degli interessi degli stakeholder e la tutela dei creditori anche pubblici (relazione agli articoli 5, 29-31 del decreto e «considerando» 33 e seguenti della direttiva).

Il notaio può avvalersi di esperti indipendenti, richiedere una relazione giurata di un revisore legale per la documentazione tecnica, accedere alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche, incluse le banche dati dei carichi pendenti.

In particolare, egli è tenuto a verificare l’assenza oppure l’integrale pagamento dei debiti tributari e previdenziali «anche non definitivamente accertati», nonché l’adempimento di altri debiti insorti per la restituzione dei «benefici pubblici localizzati» (cioè degli incentivi erogati per investimenti produttivi o stabilimenti ubicati nel territorio dello Stato di pertinenza della società che si sposta di sede).

L’impresa, in caso di pendenze e qualora si trovi in stato di crisi, deve soddisfare la pretesa erariale residua e/o restituire gli incentivi; altrimenti è tenuta a rilasciare idonee garanzie, quali cauzioni o fideiussioni bancarie o assicurative di ammontare pari almeno al 115% del valore dei debiti, passività residui, compresi gli accessori (sanzioni e interessi).

La procedura risulta abbastanza semplificata e ovviamente armonizzata con la disciplina dello Stato membro di destinazione; tuttavia, l’organo amministrativo deve attivarsi per tempo, in modo da predisporre il set documentale ed acquisire le attestazioni dei creditori pubblici soddisfatti e/o garantiti – erario incluso – funzionali all’emissione del certificato preliminare, che chiude l’operazione transfrontaliera.

 

A carico del contribuente prevista la compilazione in ogni caso del quadro RW – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 23 giugno 2023.

A carico del contribuente prevista la compilazione in ogni caso del quadro RW

La regolarizzazione avviene su consistenza o realizzo lordo

Per comprendere le criticità della circolare in consultazione pubblica sul trattamento delle cripto-attività va considerato che si tenta di colmare un vuoto normativo fino a tutto il 31 dicembre 2021, tracciando un regime impositivo con effetti retroattivi in conflitto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (l’articolo 1, comma 126, della legge 197/2022 inserisce la nuova lettera c-sexies nell’articolo 67 del Tuir, mentre il comma 127 rinvia per il passato in modo generico all’articolo 67, contemplando una disciplina “pseudo-transitoria” neppure di natura interpretativa).

La novità e l’Agenzia sembrano confermare la prassi che, in forza di una risalente pronunzia della Cgue del 22 ottobre 2015, causa Hedqvist, C-264-14, in tema del ben diverso regime di esenzione Iva, equipara(va) le criptomonete alle valute estere aventi corso legale, con conseguente estensione del regime Irpef previsto soltanto per le monete fiat, nonostante la profonda diversità giuridica tra i due tipi di asset (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir).

Tale approccio può ingenerare ulteriori incertezze e contenziosi; in dettaglio, dalla bozza di circolare si desume che il contribuente Irpef privato – per il monitoraggio fiscale – dovrebbe compilare il quadro RW sempre e comunque, anche per gli anni aperti, a prescindere dal luogo di ubicazione delle cripto-attività. Sarebbe opportuno allora specificare quali sono le sanzioni irrogabili per la violazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali sono previsti il raddoppio delle sanzioni e dei termini di decadenza per l’accertamento e l’inversione dell’onere della prova; trattandosi di cripto-attività “a-territoriali” dovrebbe valere comunque il regime ordinario, non già quello speciale.

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Formazione 4.0 – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini sul tema della Formazione 4.0, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 12 maggio 2023

Formazione 4.0, ultimi check in vista della dichiarazione

Anche in vista della redazione della dichiarazione dei redditi, è opportuno fare un check sulla spettanza dei crediti di imposta per la formazione 4.0 al fine di riscontrare eventuali criticità e, se del caso, aderire in tutto o in parte alle varie ipotesi di tregua fiscale (legge 197/2022).

L’incentivo in questione è molto appetibile, considerato che:

  • è trasversale, cioè fruibile da tutte le imprese a prescindere dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica e dalle dimensioni;
  • sono ammessi tutti i costi aziendali sostenuti fino al 2022 per il personale dipendente impiegato in qualità di discenti, docenti o tutor, per acquisire o anche soltanto consolidare le conoscenze nelle «tecnologie 4.0»;
  • il bonus spetta per ogni tipo di formazione, in presenza, a distanza, cioè on line, quella organizzata con il training on the job, inclusa quella esterna, purché erogata dai soggetti “accreditati”;
  • il beneficio negli anni recenti (2020-2022) non è più condizionato alla stipula dei contratti collettivi aziendali o territoriali, è automatico ed utilizzabile per intero direttamente in compensazione;
  • senza che operino i limiti di applicazione annuale, cumulabile con altri aiuti di Stato, con incremento del valore della produzione, ma con detassazione ai fini Irpef, Ires e Irap (articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017, articolo 1, commi 210-217 della legge 160/2019).

Almeno in teoria, l’agevolazione, nonostante l’ampio perimetro, non dovrebbe presentare le criticità tipiche dei crediti R&S (si pensi al Manuale Ocse di Frascati), a condizione che l’upgrade del personale riguardi gli ambiti 4.0. previsti tassativamente (articolo 3 del Dm Mise 4 maggio 2018, big data, cloud e fog computing, cyber security, robotica avanzata, IT delle cose e delle macchine, sistemi di RV e RA, ecc.).

Tuttavia, l’Agenzia, in caso di controllo, può rivolgersi al ministero per acquisire pareri su questioni tecniche; inoltre, l’utilizzo in compensazione è subordinato alla effettività, congruità e competenza delle «spese ammissibili», alla regolarità contributiva e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché all’adempimento di stringenti oneri documentali.

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Lo Studio Fantozzi & Associati premiato da Milano Finanza nella categoria Tax Dispute

Siamo felici di condividere il premio nella categoria Tax Dispute ricevuto da Milano Finanza.
I riconoscimenti ci rendono orgogliosi perché sono la conferma del percorso di tutti gli anni passati e la guida verso il futuro.
Nella foto con Lucia Montecamozzo, office partner dell’ufficio di Milano, sono Roberto Fiocchi, Cristina Periti, partner e Marco Menozzi.

Lunedì 15 maggio l’avv. Francesco Giuliani interviene al Workshop “Digital Tax” di Fondazione Leonardo

Convegno – Digital Tax

«Il prelievo fiscale e le nuove forme di ricchezza prodotte dalla e attraverso la tecnologia. Il tema della territorialità»

Lunedì 15 maggio 2023

presso la Fondazione Leonardo (via Plebiscito, 102 a Roma)

 

L’avv. Francesco Giuliani partner dello Studio Fantozzi & Associati, interviene al sesto incontro del ciclo di workshop organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine in via del Plebiscito, 102 a Roma.

L’evento si colloca nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, e curati dall’avvocato Francesco Giuliani, con l’obiettivo di approfondire il tema del rapporto tra fisco e tecnologia.

La Digital Tax è l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e modificata dalla Manovra 2020 e coinvolge numerosi player del settore informatico, di cui la maggior parte multinazionali di dimensioni enormi.

La ricerca di un equilibrio tra il trattamento fiscale di questi giganti delocalizzati per antonomasia e quello delle imprese piccole e medie che sono vessate da tassazioni spesso insostenibili è un dibattito molto interessante.

Lo spunto offerto dalla Digital Tax di esplorare il complicato rapporto tra fisco e tecnologia anima gli incontri tra i massimi esperti del settore che prendono parte a questo e ai prossimi incontri organizzati da Fondazione Leonardo.

 

Programma dell’evento

Apertura dei lavori:

  • Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

Interventi

  • Francesco Giuliani, Avvocato, partner Studio Fantozzi & Associati
    «Introduzione alle relazioni»
  • Marco Iuvinale, Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali MEF
    «Gli sviluppi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale e dei beni immateriali»
  • Francesco Rullani, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università Ca’ Foscari di Venezia
    « Rivoluzione digitale e nuove categorie dell’economia»
  • Loredana Carpentieri, Professore ordinario Università di Napoli “Parthenope”
    «La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle imprese multinazionali»
  • Giulio Bassi, Dottore Commercialista
    «Riflessioni sulla introduzione di una “Microtassa digitale” nel sistema tributario italiano»
  • Marc Chesney, Professore ordinario di Matematica finanziaria Università di Zurigo
    «La Microtassa digitale nella esperienza svizzera»

“Pod Tax”, il nuovo podcast di The Skill in collaborazione con lo studio Fantozzi e Associati

“Pod Tax” è il titolo della nuova serie podcast firmata On Air! The Skill e realizzata in collaborazione con lo Studio legale tributario Fantozzi & Associati.

Il ciclo di episodi, curati dal direttore creativo di The Skill Group, Gianfranco Valenti, autore e conduttore Rai Radio, si avvale della presenza dell’avv. Francesco Giuliani e dell’avv. Edoardo Belli Contarini, soci dello studio Fantozzi & Associati.
Il podcast è articolato in cinque episodi:

  1. La tassazione degli extraprofitti delle società energetiche
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  2. La transazione fiscale alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  3. La gestione dell’impresa e gli adeguati assetti organizzativi. L’art. 2086 C.C.
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  4. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  5. La transazione fiscale e il settore auto
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani

Dal nuovo codice della crisi d’impresa al settore auto, dagli extraprofitti delle società energetiche al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Questi alcuni degli argomenti trattati nel podcast, disponibile ora sulle principali piattaforme digitali:


 

Ricerca e sviluppo – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’avv. Edoardo Belli Contarini su NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo, il ravvedimento speciale non esclude l’accertamento

Neanche il riversamento spontaneo consente di sanare in modo tombale
L’adesione al verbale chiude in via definitiva e dà accesso alla causa di non punibilità

L’impresa può scegliere tra diverse procedure per sanare le eventuali indebite compensazioni dei crediti di imposta Ricerca&Sviluppo a prescindere dai requisiti di novità e creatività dei progetti declinati dal Manuale Ocse di Frascati (Dl 146/2021; legge 197/2022; Dl 34/2023).

Non è facile però districarsi tra le molteplici disposizioni che regolano il riversamento spontaneo, il ravvedimento speciale, l’adesione agevolata ai Pvc e la definizione delle liti pendenti, considerando i rispettivi requisiti di accesso e i benefici accordati.

Alcuni rimedi sono esperibili e cumulabili anche in funzione del tipo di atti notificati (processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio e atti di recupero) che, per i più ampi termini di rettifica previsti, sospensione Covid-19 inclusa, non risultano ancora emessi.

Le variabili

Spesso, quindi, il contribuente si trova nella fase istruttoria in presenza di un verbale o di un invito alla compliance e deve ponderare tutte le variabili di ciascuna ipotesi:

  • la possibilità di scegliere se e quali investimenti in R&S regolarizzare (cherry picking);
  • le finestre temporali e le condizioni di accesso;
  • i benefici fruibili in termini di minor esborso finanziario e di maggior dilazione nel pagamento
  • le ricadute sul versante penale (articolo 10-quater, Dlgs 74/2000);
  • la definitività della sanatoria prescelta (effetto tombale);
  • i riflessi sulla regolarità fiscale in funzione della partecipazione agli appalti pubblici.

Riversamento spontaneo

Ad esempio, in caso di riversamento spontaneo (articolo 5, commi 7 e seguenti, Dl 146/2021), in assenza di cause ostative come la notifica di un atto di recupero divenuto definitivo, condotte fraudolente, operazioni inesistenti, è consentito riversare in tutto o in parte i crediti R&S compensati.


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