L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi «Opzione a effetti protettivi ma non tombali»

L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

«Opzione a effetti protettivi ma non tombali» – 6 novembre 2024

Tra i benefici premiali dell’adesione al concordato preventivo biennale va considerato anche il regime opzionale del ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del Dl 113/2024, che consente in sostanza di definire in tutto o in parte i periodi di imposta 2018-2022 ancora accertabili, versando un’imposta sostitutiva – Iva esclusa – delle imposte sui redditi, relative addizionali e dell’irap in unica soluzione oppure con pagamento rateale fino a un massimo di 24 rate mensili.

In dettaglio, il contribuente che ha aderito al concordato entro il 31 ottobre, esercitando l’opzione con il modello F24 entro il 31 marzo 2025 – si veda il provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. 403886/2024 del 4 novembre – risulta (parzialmente) al riparo dalle rettifiche erariali del reddito di impresa o di lavoro autonomo e in particolare da quelle previste dagli articoli 39 del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972 (comma 10, ove pure le ipotesi di disattivazione dello “scudo” dagli accertamenti tributari).

Va notato che, come di consueto, anche la nuova sanatoria per le annualità ancora accertabili, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 212/2000, porta con sé la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva di cui rispettivamente agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633 /1972 in relazione alle annualità interessate dal ravvedimento (fino al 31
dicembre 2027 ai sensi del comma 14). Nonostante ciò, sulla base dei calcoli di convenienza elaborati da ciascun contribuente e influenzati dai punteggi Isa, fermo l’importo minimo dovuto di mille euro per ogni annualità (commi 2-7), la definizione agevolata dei periodi di imposta aperti potrebbe risultare comunque appetibile.

Tuttavia, come accennato, l’effetto di copertura dagli accertamenti tributari non è assoluta ovvero il ravvedimento di “ultima generazione” – che a regime rigenera la potestà di rettifica in connessione alle violazioni regolarizzate – non ha un’efficacia tombale, risultando paralizzate soltanto determinate tipologie di rettifiche, considerato che la normativa vigente contempla ulteriori tipologie di controlli che
almeno in linea di principio non risultano inibiti, quali:

  1. l’accertamento sintetico-redditometrico (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973)

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Dal 30 ottobre al 3 novembre il 68° Congresso UIA

Dal 30 ottobre al 3 novembre si terrà a Parigi il 68° Congresso UIA.

Cristina Periti sarà la relatrice della sessione congiunta, organizzata dalla Commissione Diritto Societario e M&A e dalla Commissione Diritto Tributario, che si concentrerà sulle attuali tendenze legali e fiscali nelle operazioni di M&A, sulla crescente importanza dell’assicurazione fiscale nelle transazioni e sull’impatto della tassazione minima globale.

Edoardo Belli Contarini, Daniele Di Prospero e Giulio Chiarizia parteciperanno alla sessione UIA Advanced e analizzeranno l’importanza delle connessioni internazionali nell’economia globalizzata.

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi: «Operazioni straordinarie, copertura sui rischi con due diligence sul premio»

«Operazioni straordinarie, copertura sui rischi con due diligence sul premio» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

Le polizze warrant and indemnity (W&I) stipulate nell’ambito delle operazioni di sales and purchase agreement (Spa) presentano vantaggi per entrambe le parti, consentono di coprire i cosiddetti rischi lungo-latenti, come quelli fiscali, previdenziali e ambientali, con oneri abbastanza contenuti, fatta eccezione per l’imposta sulle assicurazioni, che incide sul premio con l’aliquota residuale più alta del 21,25%, mentre negli altri Paesi Ue le aliquote sono inferiori (tematiche queste, oggetto anche del convegno Uia, International association of lawyers, di Parigi a fine ottobre).

Anzitutto, le polizze W&I tutelano l’acquirente da inesattezze fornite dal venditore nella transazione, sollevano in tutto o in parte il cedente dalle responsabilità risarcitorie per i rischi ignoti, aumentano la fiducia nel closing, trasferiscono l’obbligazione risarcitoria in capo ad un terzo, l’assicuratore, mantenendo intatti i rapporti che dovessero continuare anche dopo l’acquisizione, agevolano la clean exit per il fondo cedente le quote della società target.

Inoltre, le condizioni di polizza, come le clausole representations and warranties (R&W) pattuite con il cedente, sono abbastanza flessibili, coprono in tutto o in parte una vasta gamma di rischi, specialmente quelli fiscali e previdenziali; del resto, l’intervento dell’assicuratore, soggetto alla vigilanza dell’Ivass, può garantire meglio i danni lungo-latenti, anzitutto quelli insorgenti da contestazioni erariali, per un periodo almeno fino a sette anni.

Nel perimetro della copertura assicurativa sono inclusi i rischi per il pagamento di tutti i tributi e dei relativi accessori, ma non potrebbe essere garantito l’indennizzo delle sanzioni né delle sopravvenienze passive non determinabili oggettivamente, le cosiddette «componenti valutative» – come i rilievi da transfer pricing – anche se poi tali limiti sono superati nella prassi (si vedano l’articolo 12 del Dlgs 209/2005, il regolamento Isvap 29/2009 e le successive faq del 2019).


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Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale – Edoardo Belli Contarini su IlSole24Ore

Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale

è il titolo dell’ultimo articolo dell’Avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato in data 21 febbraio 2024 su Il Sole 24 Ore. 
Ne riportiamo di seguito un estratto:

Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento Ue 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissioni, purchè vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).

In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale, non deve risultare «in difficoltà» ovvero «oggetto di proceduta concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su richiesta dei suoi creditori» (articolo 2, n.18, lettera c, del regolamento Gber).

In modo più o meno analogo anche la normativa domestica prescrive tale requisito soggettivo, risultando escluse dalle agevolazioni le imprese soggette a una delle procedure concorsuali di cui al Dlgs 14/2019 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019; articolo 1 del provvedimento Agenzia n. 48243/2022; articolo 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018).

Tuttavia, con l’entrata in vigore dall’articolo2, lettere a) e b), del Codice della crisi, assumono rilievo non tanto i connotati “concorsuali”  delle procedure, quanto piuttosto le distinte nozioni di pre-crisi, crisi e insolvenza, declinate in una prospettiva di escalation e in funzione dell’accesso alla composizione negoziata e/o agli altri «strumenti di regolazione della crisi» preordinati alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e non già a fini liquidatori (si intende per crisi «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; si definisce invece, insolvenza «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

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Convegno UIA 6 marzo: Corporate governance and responsible business conduct

UIA, il network internazionale di avvocati, insieme con l’OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in collaborazione con lo Studio Fantozzi & Associati, organizza un webinar dal titolo:

«Corporate governance and responsible business conduct»

per il 6 marzo 2024 alle ore 16,00 (CET)

All’evento, patrocinato anche dall’Ordine degli Avvocati di Roma parteciperà come principale speaker:

Carmine Dinoia, Direttore per gli affari finanziari e imprenditoriali dell’OCSE.

Il suo Keynote, dal titolo:
«Corporate governance and responsible business conduct, an overview of OECD standards»

è preceduto dal discorso di benvenuto dell’avv. Alberto Pasino partner di Zunarelli & Associati, Presidente del Comitato nazionale italiano di UIA e seguito dall’intervento dell’avv. Cristina Periti, junior partner di Fantozzi & Associati che interviene su:
«Recent developments in the Italian cooperative compliance regime».
L’incontro è moderato dall’avv. Edoardo Belli Contarini, senior partner di Fantozzi & Associati.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria. Per partecipare iscriversi a questo link.
Clicca qui per scaricare la locandina con il programma dell’evento.


«Responsible Business Conduct» o RBC è un’espressione coniata dall’OCSE (OECD), in stretta cooperazione con organizzazioni commerciali, sindacali e non governative.
Nell’intento dell’ente, è utile per qualificare il contributo positivo che le imprese possono dare al progresso economico, ambientale e sociale attraverso lo sviluppo sostenibile e la prevenzione di condotte non corrette o impatti avversi della loro attività.

 
La Responsible Business Conduct è basata sulla precisa valutazione dei rischi e consente alle imprese di orientarsi efficacemente nelle relazioni con i partner commerciali, di consolidare gli effetti positivi della propria attività e dei propri prodotti.
L’impatto della RBC non  attiene solo al piano strettamente economico, ma anche a quello reputazionale.
Le linee guida dell’OCSE (OECD), sono pubblicate sul loro sito (a questo link), e contengono raccomandazioni per la condotta delle imprese in particolare sui tre pilastri della sostenibilità:

  • Environment and climate change (ambiente e cambiamento climatico);
  • Sustainable finance (finanza sostenibile);
  • Digitalisation and technology (Digitalizzazione e tecnologia).

 

Martedì 20 febbraio Francesco Giuliani partecipa alla Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo sull’IVA occulta

Martedì 20 febbraio 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18:30, l’avvocato Francesco Giuliani partecipa alla

Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo:

«IVA occulta: come reperire maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale?»

Il recepimento della nuova Direttiva sulle aliquote un’occasione da non sprecare

L’evento si svolge presso Palazzo Baldassini in Via delle Coppelle 35, a Roma.
È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social dell’Istituto Sturzo.

Oltre all’Avv. Giuliani, partecipano:

  • On.le prof. Maurizio Leo (Vice Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott.ssa Lucia Albano (Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott. Alessio D’Amato (Consigliere, Regione Lazio)
  • Dott.ssa Tiziana Frittelli (Presidente, Federsanità)
  • Prof. Walter Ricciardi (Università Cattolica, Roma)
  • Prof. Raffaello Lupi (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Prof. Francesco Montanari (Università di Chieti-Pescara)
  • Prof. Fabio Angelini (Università UniNettuno di Roma)
  • Prof.ssa Alessia Vignoli (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Avv. Fabrizio Urbani Neri (Avvocatura dello Stato)
  • Dott. Giovanni Bianchi (CONEFI)
  • Dott.ssa Elisabetta Biondi (CONEFI)
  • Dott. Lorenzo Terranova (CONEFI)

L’attuale sistema di esenzione IVA per i servizi resi dal sistema sanitario diventa spesso un boomerang per gli operatori del settore e, indirettamente, per gli assistiti. Introdotta quando le cure si basavano prevalentemente su lavoro medico e infermieristico con tecnologie ridotte e bassi consumi di materiali, diventa controproducente man mano che la medicina si industrializza. Nella misura in cui ciò avviene, l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi trasforma l’esenzione in uno svantaggio.

È un fenomeno che si aggrava con la crescente necessità di avvalersi di attrezzature e macchinari medici e diagnostici sempre più avanzati e acquisiti tramite forme contrattuali differenziate. Si sono ingenerate così per tutta la filiera distorsioni, sia in termini di oneri fiscali sia in termini di scelte organizzative. Con l’intensificarsi della presenza di macchinari e materiali di consumo l’esenzione, nata come agevolazione, diventa spesso una penalizzazione.

Questo fenomeno incide negativamente sul settore sanitario tanto sul fronte degli investimenti, dove l’incidenza raggiunge oggi il 22% nelle attrezzature anche tecnologicamente più avanzate, quanto sulla gestione corrente, dove l’incidenza è stimata comunque in misura superiore a quella dell’aliquota ridotta e cresce con l’introduzione di tecnologia ed esternalizzazione, ostacolando di più quindi le strutture di eccellenza.

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Gioco online con canone del 3% sul margine netto – Edoardo Belli Contarini su Norme e Tributi de IlSole24Ore

Gioco online con canone del 3% sul margine netto

Il decreto di riordino prevede al massimo cinque concessioni per nove anni Lo schema rimanda a un successivo intervento il resto della materia

di Edoardo Belli Contarini

Il dossier del Servizio studi del Senato 225 del 30 gennaio esamina in modo parzialmente critico il decreto del Governo di riforma dei giochi limitato per il momento al canale online in attuazione dell’articolo 15 della legge delega 111/2023; infatti, un successivo provvedimento completerà il riordino sia della raccolta del gioco attraverso la rete fisica, sia la fiscalità nel suo complesso, cioè ad esempio il Preu, l’imposta unica, l’Isi, la “tassa sulla fortuna”, l’Iva.

La prioritaria regolamentazione dei giochi su canale virtuale o digitale, metaverso incluso, è riconducibile alla continua diffusione della raccolta a distanza, complice anche l’evoluzione tecnologica, ma soprattutto all’esigenza di sbloccare le concessioni in regime di proroga. Del resto, l’intricata e asistemica normativa tributaria di entrambe le reti implica un intervento ponderato e di più ampio respiro (si confronti, per esempio, il Ddl 41/2022); sarebbe preferibile però, che la revisione dell’intera materia avvenisse di concerto e contestualmente per entrambi i canali di raccolta, per non replicare le incertezze interpretative del passato.

Il primo decreto sul gaming online ha un notevole impatto sul mercato di riferimento tracciando: i) i principi generali e le fonti; ii) le regole fondamentali del rapporto concessorio, con diversi rinvii al nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023); iii) le norme a tutela dei giocatori da coordinare con le contrapposte esigenze di gettito erariale.

Le modifiche al rapporto concessorio sono significative: si prevede una durata massima di nove anni, con esclusione di rinnovo, in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti da effettuarsi dal concessionario; il sito internet autorizzato dall’amministrazione dei Monopoli e attivato da quest’ultimo va collegato alla singola concessione e a ciascun “gruppo societario” sono attribuibili al massimo cinque concessioni (articolo 6).

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La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste sulla deducibilità integrale dell’IMU

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste, con sentenza n. 206, depositata il 9 novembre 2023, si è pronunciata su una oramai nota questione e ha accolto le richieste che lo Studio ha proposto in favore di una società propria cliente.

La società è stata difesa dagli avvocati Roberto Altieri, Roberto Tieghi e Giulia Neri dello studio Fantozzi & Associati.

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La deducibilità integrale dell’IMU per beni strumentali

Il caso riguarda la deducibilità integrale dell’IMU, versata in relazione ai beni strumentali negli anni in cui il legislatore ha previsto una deducibilità soltanto parziale dell’imposta, dal reddito imponibile Ires e Irap.

I giudici tributari triestini hanno accolto il ricorso proposto da una società per il rimborso dell’Ires e dell’Irap per l’anno 2016 e riconosciuto la piena deducibilità, dal reddito imponibile, dell’IMU connessa ai beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

La questione è nota agli addetti ai lavori e riguarda le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale 4 dicembre 2020, n. 262.

La incostituzionalità della deducibilità parziale dell’IMU

La Consulta si è occupata della deducibilità integrale dal reddito di impresa dell’IMU versata in relazione ai beni strumentali.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), per contrasto coi principi:

  • di capacità contributiva
  • di ragionevolezza
  • di eguaglianza

nella parte in cui prevedeva l’indeducibilità integrale dal reddito di impresa, dell’imposta municipale propria (IMU), con riferimento all’anno di imposta 2012.

Tuttavia la Corte costituzionale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere la propria pronuncia di incostituzionalità anche alle disposizioni successive.

Queste pronunce, che hanno riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU pari, nel 2016, al 20% dell’IMU versata sono state dunque oggetto di attenzione da parte delle diverse Corti di merito.

La sentenza della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Trieste

I giudici della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Trieste, tuttavia, hanno accolto il ricorso proposto dalla società e si sono discostati dall’orientamento contrario ormai consolidato di diverse Corti di merito.

La Corte ha affermato che il diritto al rimborso spetta anche con riferimento alle annualità (in questo caso il 2016), in cui il legislatore aveva previsto una deducibilità parziale dal reddito di impresa.

I principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata (n. 262/2020), devono essere applicati anche per  le annualità per cui il legislatore ha riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU.

La deducibilità parziale dell’IMU dal reddito di impresa, infatti viola i principi di ragionevolezza, capacità e eguaglianza al pari della integrale indeducibilità.

Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo di Edoardo Belli Contarini su Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2023

Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue

Il decreto sulla fiscalità internazionale richiama la fonte per le misure

Il legislatore contempla un tris di novità per tutti gli incentivi:

  1. rinvia la scadenza degli adempimenti per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S al 30 giugno 2024 per la presentazione dell’istanza e al 16 dicembre 2024 per il versamento, con slittamento di un anno del termine di decadenza per emanare gli atti di recupero per gli anni 2016-2017 (articolo 5 Dl 145/2023);
  2. disciplina la certificazione attestante la qualificazione delle attività agevolate di R&S&It, design, ideazione estetica, innovazione digitale e transizione ecologica, con l’istituzione dell’albo dei certificatori (articolo 23 Dl 73/2022 e relativo Dpcm);
  3. introduce una “disposizione quadro” per tutti gli incentivi fiscali spettanti alle imprese con sede in Italia a condizione che siano conformi al regolamento Ue della Commissione 651/2014 (articolo 3 decreto in materia di fiscalità di internazionale). Quest’ultima previsione potrebbe sembrare tautologica, perché le misure incentivanti non possono essere selettive, altrimenti verrebbe falsata la concorrenza, dovendosi armonizzare con la normativa europea, in primis con il menzionato regolamento generale delle categorie di aiuti di Stato in sintonia con gli articoli 107 e 108 del Tfue. Questa “disposizione quadro” realizza l’obiettivo della riforma di razionalizzare tra di loro la miriade di disposizioni nazionali sparpagliate ed è fondamentale fare riferimento a un provvedimento che racchiude in sé le linee guida e i principi fondamentali degli incentivi (articolo 9, lettere g, h, i legge 111/2023).

Inoltre, sebbene la normativa domestica stratificata nel tempo – per i crediti di imposta R&S&It, formazione 4.0., investimenti in beni strumentali nuovi “transizione 4.0.”, patent box – rinvii più o meno parzialmente alla fonte comunitaria, sono note le contestazioni sollevate nei confronti delle imprese; si pensi, per il credito R&S, al requisito della “novità” e alla rilevanza del Manuale Ocse di Frascati, per il credito formazione 4.0., all’adempimento dei molteplici

Circolazione opere d’arte a fiscalità variabile – Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

L’ultimo articolo dell’avvocato Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore di mercoledì 13 settembre.

Circolazione opere d’arte a fiscalità variabile

Il settore dell’arte continua a essere attenzionato dal legislatore; oltre al Ddl di riforma fiscale si aggiunge un altro Ddl sulle agevolazioni fiscali e sulla semplificazione della circolazione per le opere d’arte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio 2023). Quanto al primo aspetto, per dirimere la disputa sulla imponibilità dei guadagni dei dealer di quadri, oggetti preziosi e da collezione (Cassazione 6874/2023), l’articolo 5 del primo Ddl contempla la tassazione Irpef – non già un’imposta sostitutiva proporzionale – a meno che risulti assente la finalità di lucro: non c’è speculazione nei casi di reinvestimento del corrispettivo entro un congruo periodo di tempo in beni della stessa natura e di acquisizione ereditaria o a titolo gratuito, ferma restando l’azione erariale di simulazione delle donazioni. Al di fuori di questi casi però, le plusvalenze scaturenti da attività commerciali occasionali sono sempre assoggettabili all’Irpef ex articolo 67, lettera i) Tuir. L’intervento normativo supera l’incertezza sugli «indicatori di commercialità» elaborati dalla prassi, tant’è che si prevede anche una disciplina transitoria (si veda la relazione); in effetti, l’obiettivo della certezza del diritto emerge spesso nella delega fiscale, come rilevato da Assonime e da Banca d’Italia (si vedano rispettivamente, consultazione 9/2023 e la memoria dello stesso data); ma al cospetto di tale meritevole iniziativa, qualche dubbio rimane, anzitutto sulla rilevanza dell’imperscrutabile intento speculativo. In un mercato asfittico, i risparmiatori, gli investitori e gli appassionati si sono rifugiati negli asset digitali – criptovalute, token, Nft – e nelle opere d’arte, incassando guadagni cospicui.

Il legislatore è intervenuto quasi subito riconducendo i proventi da cripto-attività in una nuova categoria dei redditi diversi (nell’articolo 67, lettera c- sexies Tuir); analoga sorte avrà il commercio occasionale degli oggetti da collezione, salvo che risulti assente l’intento speculativo; concetto quest’ultimo, affatto nuovo, però troppo vago, considerato che lo scopo lucrativo non può rilevare in sé, semmai è decifrabile dai comportamenti, gli atti e le operazioni posti in essere; è il fine che giustifica i mezzi non il contrario.