La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trieste, con sentenza n. 206, depositata il 9 novembre 2023, si è pronunciata su una oramai nota questione e ha accolto le richieste che lo Studio ha proposto in favore di una società propria cliente.
La società è stata difesa dagli avvocati Roberto Altieri, Roberto Tieghi e Giulia Neri dello studio Fantozzi & Associati.
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Il caso riguarda la deducibilità integrale dell’IMU, versata in relazione ai beni strumentali negli anni in cui il legislatore ha previsto una deducibilità soltanto parziale dell’imposta, dal reddito imponibile Ires e Irap.
I giudici tributari triestini hanno accolto il ricorso proposto da una società per il rimborso dell’Ires e dell’Irap per l’anno 2016 e riconosciuto la piena deducibilità, dal reddito imponibile, dell’IMU connessa ai beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.
La questione è nota agli addetti ai lavori e riguarda le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale 4 dicembre 2020, n. 262.
La Consulta si è occupata della deducibilità integrale dal reddito di impresa dell’IMU versata in relazione ai beni strumentali.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), per contrasto coi principi:
nella parte in cui prevedeva l’indeducibilità integrale dal reddito di impresa, dell’imposta municipale propria (IMU), con riferimento all’anno di imposta 2012.
Tuttavia la Corte costituzionale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere la propria pronuncia di incostituzionalità anche alle disposizioni successive.
Queste pronunce, che hanno riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU pari, nel 2016, al 20% dell’IMU versata sono state dunque oggetto di attenzione da parte delle diverse Corti di merito.
I giudici della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Trieste, tuttavia, hanno accolto il ricorso proposto dalla società e si sono discostati dall’orientamento contrario ormai consolidato di diverse Corti di merito.
La Corte ha affermato che il diritto al rimborso spetta anche con riferimento alle annualità (in questo caso il 2016), in cui il legislatore aveva previsto una deducibilità parziale dal reddito di impresa.
I principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata (n. 262/2020), devono essere applicati anche per le annualità per cui il legislatore ha riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU.
La deducibilità parziale dell’IMU dal reddito di impresa, infatti viola i principi di ragionevolezza, capacità e eguaglianza al pari della integrale indeducibilità.