Di recente è entrato in vigore l’art. 6 del d.l. n. 146/2021, rubricato alla “semplificazione della disciplina del patent box”. Purtroppo si tratta di un’abrogazione tout court della pregevole misura agevolativa, di recente persino rafforzata. Sull’argomento è entrata nel merito in modo critico anche l’Assonime – con la circolare n. 30 del 29 ottobre 2021 – delineando alcune problematiche derivanti dall’eliminazione ex tunc del beneficio per effetto del decimo comma del citato art. 6.
Nonostante le buone intenzioni che dovrebbe perseguire la novella, l’art. 6 porta con sé altri e più rilevanti effetti negativi. Ad esempio, viene leso il principio di affidamento, dato che l’abrogazione del patent box impatta sulla pianificazione e gli investimenti economico-finanziari effettuati dalle imprese in relazione agli IP.
Non ultimo, si introduce un beneficio fiscale che appare selettivo e discriminatorio, poiché l’innalzamento dei costi R&S del 90% premia le imprese di grandi dimensioni, con cospicuo capitale, a discapito delle PMI e a prescindere dai risultati reddituali concreti.
Sui nodi relativi al novellato patent box è intervenuto l’avv. Edoardo Belli Contarini, partner dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati, sulle pagine de Il Sole 24 Ore – NT+.