In particolare, la risposta all’interpello n.788/2021 dell’Agenzia assimila le criptovalute alle valute estere, ribadendo di conseguenza che «i contribuenti, in caso di cessioni “a pronti”, sulle relative plusvalenze “rilevanti”, devono compilare il modello RT e assolvere l’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 26%, nonchè adempiere sempre agli obblighi di “monitoraggio fiscale”».
Dunque, nonostante persino Consob e Banca d’Italia da sempre neghino tale equiparazione, «chi confidava nell’opposto orientamento e ha omesso tali adempimenti entro novembre dello scorso anno può ancora adeguarsi nei successivi 90 giorni e quindi entro febbraio», precisa l’avvocato Belli Contarini.