L’imposta di registro è applicabile unicamente sulla base del contenuto degli atti presentati alla registrazione, prescindendo da eventuali collegamenti con altri atti negoziali nonché dalla valutazione di elementi extratestuali.
La recentissima sentenza 158 del 21 luglio 2020 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione, confermando un’interpretazione dell’art. 20 TUR che limita fortemente la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di riqualificare gli atti
Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al documento allegato: clicca qui.